Le patologie che sostanziano il requisito sanitario per ottenere le prestazioni di invalidità civile previste dalla legge, si suddividono in patologie rivedibili e patologie non rivedibili.
Infatti, se è pur vero che le prestazioni di invalidità civile sono configurate come obbligazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo e che sono per ciò, in linea teorica, suscettibili di subire modifiche in virtù dell’evoluzione delle patologie sofferte dal beneficiario, vi è da dire che con il d.m. 2 agosto 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro della Salute (attuativo dell’art. 6 della Legge 80 del 2006), lo Stato ha individuato una serie di patologie non rivedibili, che danno diritto, una volta accertate in sede di visita, al pagamento della prestazione di invalidità senza che debbano essere effettuate ulteriori visite di verifica (l’elenco completo è contenuto nell’all. 1 al d.m. suddetto).
Diversamente, la legge n. 114 del 2014 di conversione del d.l. 24/6/2014, n. 90, ha previsto che la Commissione medica, all’atto di accertamento del requisito sanitario, se ritiene che le patologie (purché non rientranti fra quelle inserite nell’elenco delle patologie esonerate da visite di revisione) possano subire modifiche nel corso del tempo, indica nel corpo del verbale la data in cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una visita di revisione, con convocazione da effettuarsi a carico dell’INPS.
Inoltre, la legge prevede la possibilità per l’Istituto previdenziale di verificare in via ordinaria la persistenza delle condizioni di esistenza del diritto alla percezione delle prestazioni di invalidità (fra le quali va inserito, ovviamente, pure il requisito sanitario).
In questa direzione, già ai sensi dell’art. 21 del d.l. n. 5 del 1971, convertito in legge n. 118/1971, il legislatore aveva previsto “accertamenti sulla permanenza dei requisiti”. Il d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 all’art. 5, comma 4 ha successivamente disposto che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti”.
Ciò significa che è data la possibilità all’INPS di verificare, in ogni momento, la persistenza del requisito sanitario che costituisce il presupposto per la percezione della prestazione.
Accanto alle verifiche ordinarie sopra descritte vi sono, poi, le verifiche demandate all’Istituto nell’ambito dei “piani di verifica” straordinari promossi dallo Stato per reprimere abusi e contenere la spesa.
In quest’ottica, l’art. 80 della legge n. 133/2008 di conversione del d.l. n. 112/2008, ha previsto l’attuazione, dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei confronti dei titolari di prestazioni di invalidità civile, con un’attività di verifica e controllo proseguita pure negli anni successivi grazie al decreto legge n. 78/2009, come modificato dall’articolo 10, comma 4, del decreto legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha disposto, all’art. 20, comma 2, che “per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile”. L’articolo 20 comma 2, della legge 102/2009 ha altresì statuito che l’attività di verifica avrebbe pure riguardato le prestazioni di “cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.
