Spesso le prestazioni assistenziali di invalidità civile non sono definitive, ma soggette a una revisione periodica, indicata nel verbale medico rilasciato dalla Commissione medica dell’INPS all’esito della visita di accertamento del requisito sanitario.
Cosa succede nel caso in cui l’INPS non provveda a fissare, prima della scadenza indicata nel verbale di invalidità, la convocazione a visita per la revisione?
E quali saranno le conseguenze se, nonostante la tempestiva fissazione della data di visita, la comunicazione di convocazione non giunga in tempo utile al recapito del beneficiario della prestazione, o, nel caso peggiore, non pervenga affatto?
Di tali problematiche si occupa il Messaggio dell’INPS n. 1835 del 6/5/2021.
Recita in premessa il testo del Messaggio: “Il comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.
Scopo del Messaggio è quello di offrire nuove istruzioni operative in caso di assenza a visita. Continua infatti la disposizione: “Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l’impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari (cfr. l’articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all’articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698), a far data dalla pubblicazione del presente messaggio la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione.
Pertanto, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali…
… L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione...
… Per effetto dell’assenza a visita di revisione, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza.
Nel caso in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione…
… Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.
Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino”.
Dalla lettura del Messaggio INPS si ricavano pertanto le seguenti disposizioni:
- Nel caso in cui l’Istituto non provveda a fissare la visita di revisione prima della scadenza, la prestazione continuerà regolarmente a essere pagata anche dopo il decorso della data di revisione indicata nel verbale di invalidità.
- Se, però, la data di revisione viene fissata, la mancata presentazione a visita determinerà in ogni caso la sospensione del pagamento della prestazione, e ciò a prescindere dall’esito della comunicazione postale.
- Per effetto dell’assenza a visita di revisione, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza. A questo punto si aprono due possibilità: a) se l’interessato produce idonea documentazione sanitaria (es. certificazione medica comprovante una patologia medica incorsa nel giorno di effettuazione della visita) o amministrativa (es. mancata ricezione della comunicazione postale di convocazione) in grado di attestare la sua impossibilità di presenziare alla visita, e la giustificazione viene ritenuta dall’Istituto fondata, l’INPS provvederà a riavviare il processo di revisione con la comunicazione di una nuova data di visita medica; 2) se l’INPS, invece, a fronte della documentazione presentata, non riterrà adeguatamente giustificata l’assenza, oppure se l’interessato non presenti, entro il termine di 90 giorni, alcun documento giustificativo, la prestazione sarà definitivamente revocata a decorrere dalla data di sospensione.
- Parimenti la prestazione di invalidità sarà revocata se l’interessato non si presenti nuovamente a visita, dopo che l’INPS, avendo ritenuto giustificata l’assenza, abbia provveduto a fissare una nuova convocazione.
Al termine di questo contributo, ritengo necessario evidenziare che, come prima si è detto, la prestazione viene cautelativamente sospesa pure nel caso in cui vi siano state irregolarità o omissioni nell’attività di comunicazione della convocazione a visita.
Se, pertanto, in prossimità della data di revisione indicata nel verbale, l’interessato non abbia ancora ricevuto alcuna convocazione, sarebbe opportuno che egli si attivi con sollecitudine, o direttamente presso le sedi dell’INPS o, ancor meglio, attraverso la pagina riservata del sito INPS, per verificare l’eventuale fissazione della visita di revisione.