Interessante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di indennità di accompagnamento (Cass. Sez. Lav., Ordinanza del 9 marzo 2023, n. 7032).
L’excursus motivazionale della Corte si snoda lungo i seguenti passaggi:
- l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non va configurata come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità;
- l’impossibilità, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti quotidiani della vita;
- l’incapacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, per cui anche l’impossibilità di compiere una sola attività può attestare la necessità di un’effettiva assistenza giornaliera, purché tale attività:
- possieda la caratteristica della quotidianità;
- presenti i caratteri dell’inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANCINO Rossana – Presidente
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere
Dott. GNANI Alessandro – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
Dott. CERULO Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27203-2020 proposto da:
(OMISSIS), che esercita la responsabilità genitoriale su (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS), con domicilio eletto in ROMA, VIA BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 21 del 2019 del TRIBUNALE DI SONDRIO, pubblicata il 7 febbraio 2020 (R.G.N. 12/2018).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre 2022 dal Consigliere Dott. Angelo Cerulo.
FATTI DI CAUSA
1.- La signora (OMISSIS), nella qualità di genitore che esercita la responsabilità sulla minore (OMISSIS), ha esperito accertamento tecnico preventivo (articolo 445-bis c.p.c.) per la verifica delle condizioni sanitarie della figlia, affetta da diabete mellito giovanile insulinodipendente, e della sua incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana.
La (OMISSIS) ha contestato le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e ha instaurato quindi un giudizio, volto ad accertare la necessità di assistenza continua dalla data di presentazione della domanda amministrativa sino al maggio 2018, con la conseguente sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento.
Con sentenza n. 21 del 2019, pubblicata il 7 febbraio 2020, il Tribunale di Sondrio, dopo aver acquisito il fascicolo dell’accertamento tecnico preventivo e dopo aver espletato nuova consulenza tecnica d’ufficio, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite, ponendo a carico dell’INPS le spese della consulenza tecnica d’ufficio.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato che (OMISSIS), pur bisognosa “di quotidiane somministrazioni di insulina da parte della madre prima con penna insulinica, poi con Pod mediante caricamento ad attivazione del citato POD”, non era incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. In particolare, “a parte le viste somministrazioni, la minore risultava svolgere comunque una vita normale compatibile con la sua età”.
2.- Contro la sentenza del Tribunale di Sondrio, (OMISSIS) ricorre per cassazione e affida a un unico motivo le sorti dell’impugnazione, proposta il 9 ottobre 2020.
3.- L’INPS resiste con controricorso.
4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380-bis.1. c.p.c.
5.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la signora (OMISSIS) denuncia violazione o falsa applicazione della L. 11 febbraio 1980, n. 18, articolo 1 e della L. 21 novembre 1988, n. 508, articolo 1.
Il Tribunale di Sondrio avrebbe erroneamente negato l’indennità di accompagnamento alla minore (OMISSIS), a dispetto della necessità di un aiuto permanente per il compimento di un essenziale atto quotidiano della vita, come la somministrazione d’insulina.
2.- Il ricorso non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti dall’INPS nel controricorso (pagina 3).
Lungi dal risolversi in “una mera contrapposizione valutativa dei fatti accertati”, preclusa in questa sede, le doglianze della ricorrente si appuntano su un profilo eminentemente giuridico e prendono le mosse dai fatti accertati nel corso del giudizio, per prospettarne una diversa qualificazione sub specie iuris.
3.- Il ricorso è fondato.
4.- Occorre ricostruire, in primo luogo, la fattispecie concreta, che la ricorrente lamenta sia stata arbitrariamente qualificata.
(OMISSIS), per la cura del diabete mellito giovanile che l’ha colpita all’età di tre anni, ha quotidiano bisogno di assumere l’insulina. Nel tempo, le modalità di somministrazione del farmaco sono cambiate. Nel novembre 2015, si è sperimentato “l’utilizzo di un mini POD, che veniva gestito dalla madre (carica dell’insulina necessaria e comando per l’erogazione dell’insulina) mediante una PAM (sorta di telecomando palmare) fino al 2018 (Giugno) quando la minore passava alla scuola media inferiore riuscendo ad utilizzare da sola il detto erogatore e non avendo più bisogno dell’intervento del genitore” (pagina 3 della pronuncia impugnata).
Finché la piccola non ha conquistato l’autonomia, la madre si è assentata dal lavoro “per raggiungere la figlia a scuola al fine di poter provvedere alla necessaria assistenza terapeutica” (pagina 3).
Ad avviso del Tribunale, richiede una “indagine più complessa” il periodo in cui l’insulina è stata somministrata “dapprima con penna insulinica e poi a scuola con l’intervento della madre che attivava il miniPod ed era perciò autorizzata all’accesso all’Istituto scolastico” (pagina 4 della pronuncia).
Per tale periodo, il Tribunale ha escluso la sussistenza delle condizioni per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento, poiché non ha ravvisato l’impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana (pagina 5).
5.- Le critiche della ricorrente s’incentrano sulle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al periodo in cui la minore “non era in grado di gestire da sola la terapia insulinica” (pagina 2 del ricorso per cassazione) e denunciano la violazione e la falsa applicazione della disciplina di legge.
Ad avviso della ricorrente, la normativa enuclea il presupposto dell’impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana in termini difformi da quelli individuati dalla sentenza e conferisce rilievo anche all’impossibilità di compiere un solo atto.
Nel controricorso, l’INPS ribatte che l’impossibilità è concetto più pregnante della mera difficoltà (pagina 3) e presuppone “una inerenza costante al soggetto” (pagina 4).
6.- I principi, richiamati dalla parte controricorrente e dalla sentenza impugnata, devono essere ribaditi, alla luce delle precisazioni illustrate dalla giurisprudenza di questa Corte.
Come ha puntualizzato il Tribunale di Sondrio sulla scorta del richiamo alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 19 settembre 1991, n. 9785), l’incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 28 luglio 2015, n. 15882, 28 maggio 2009, n. 12521, e 27 giugno 2003, n. 10281; Cass., sez. VI-L, 23 dicembre 2010, n. 26092).
L’impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.
In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano “il pieno sviluppo della persona umana” (articolo 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l’impossibilità definita dalla legge dev’essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l’importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
L’incapacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980).
Anche l’incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l’imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un’effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255).
Al giudice e’ dunque rimessa, nell’alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto.
7.- Dev’essere confermato anche l’indirizzo, che ravvisa l’incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l’impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un’inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7273).
La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell’incapacità rilevante ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001, n. 15303).
Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13362).
In ordine ai presupposti per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, la nozione d’incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio 2017, n. 2600).
8.- Dei principi enunciati da questa Corte, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione.
9.- La pronuncia del Tribunale di Sondrio incorre nei vizi denunciati dalla ricorrente, nella parte in cui disconosce il diritto all’indennità di accompagnamento, sol perché la minore conduceva “una vita normale compatibile con la sua età” (pagina 5), nel periodo in cui necessitava dell’assistenza della madre per l’assunzione dell’insulina.
Tale conclusione, nel far leva sugli altri atti della vita quotidiana, reputa imprescindibile il requisito dell’incapacità di compiere una pluralità di atti, pretermette le particolarità della somministrazione dell’insulina, posta a fondamento delle domande della ricorrente, e tralascia di applicare a questa peculiare fattispecie i principi di diritto, cui pure dichiara di prestare ossequio.
Gli altri atti della vita quotidiana, che il Tribunale reputa ancora possibili, non possono essere considerati in modo atomistico e irrelato, ma vanno posti a raffronto con l’atto terapeutico, che, a monte, consente di compierli. Anche un solo atto, purché provvisto dei tassativi requisiti di legge, può dar titolo a reclamare l’indennità di accompagnamento.
10.- Con riguardo alla somministrazione dell’insulina, occorre indagare se presenti cadenza quotidiana e il requisito dell’inerenza costante al soggetto oppure se assuma le sembianze di un atto episodico e contingente, avulso dalla quotidianità del soggetto che lo compie.
Di tale atto, il giudice è chiamato a vagliare la funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona o la sua occasionalità e la sua conseguente estraneità al novero degli atti necessari, che scandiscono l’esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate.
11.- Acclarata la qualificazione dell’atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina dell’incapacità della persona di attendere a quest’attività giornaliera.
Tale incapacità, distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia nella mera idoneità a compiere un atto materiale, poiché abbraccia anche la capacità d’intenderne la necessità e la portata.
Entro queste coordinate, alla luce dell’età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell’educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile, il giudice deve verificare se si riscontri una mera difficoltà oppure una oggettiva impossibilità di compiere l’atto in questione.
Anche con riguardo all’assunzione dell’insulina, l’indagine non si può arrestare all’esame dell’idoneità al compimento delle operazioni materiali, alla luce degli aspetti problematici che implicano, ma investe anche la capacità di discernere il significato dell’atto e di apprezzarne l’autentica necessità in relazione ai singoli, imprevedibili, frangenti della vita di ogni giorno.
12.- Nel considerare rilevante la sola incapacità di compiere una pluralità di atti e nel trascurare il vaglio dell’incapacità rispetto all’assunzione dell’insulina, la sentenza impugnata non ha esaminato l’effettiva e concreta incidenza dell’incapacità di compiere gli atti della vita di ogni giorno in conformità alle indicazioni dettate dalla legge e puntualizzate dalla giurisprudenza.
Sussiste, pertanto, l’errore di sussunzione censurato.
13.- In accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata.
La causa dev’essere rinviata al Tribunale di Sondrio che, in persona di diverso magistrato, valuterà l’effettiva e concreta compromissione dell’autonomia della minore e riesaminerà la fattispecie controversa, in conformità al seguente principio di diritto: “Ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento (L. 11 febbraio 1980, n. 18, articolo 1), viene in rilievo l’impossibilità di svolgere anche un solo atto (nella specie, la somministrazione dell’insulina), ove abbia cadenza quotidiana e presenti i caratteri dell’inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute, anche in rapporto agli altri atti della vita quotidiana che rende così possibili. L’impossibilità prescritta dalla legge differisce dalla mera difficoltà di attendere agli atti della vita giornaliera e non si ravvisa solo nell’ipotesi d’inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti in esame. L’impossibilità sussiste anche quando la persona, alla luce dell’età, delle condizioni psicofisiche, delle qualità personali, non possieda la capacità d’intendere il significato, la portata, la necessità, l’importanza degli atti quotidiani, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno. Di tali elementi il giudice è chiamato a tenere conto, nel valutare l’effettiva e concreta incidenza dell’impossibilità riscontrata sulla complessiva autonomia del soggetto”.
Al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Sondrio, in persona di diverso magistrato.
