Pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità: bisogna presentare apposita domanda per ottenere la conferma delle due prestazioni?

Succede spesso, nella pratica quotidiana, che il beneficiario della pensione di inabilità ex artt. 1 e 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 (che è una prestazione assistenziale concessa a coloro che presentino una percentuale di invalidità pari al 100 %) sia nel contempo titolare dell’assegno ordinario di invalidità previsto dall’art. 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 (il quale invece costituisce una prestazione previdenziale spettante agli invalidi la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo).

La pensione di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità, infatti, sono tra loro pienamente compatibili.

Quale durata prevede la legge per le due prestazioni?

Come tutti gli altri benefici assistenziali di invalidità civile, la pensione di inabilità può essere definitiva, oppure temporanea e soggetta a una revisione periodica sanitaria indicata nel verbale medico rilasciato dalla Commissione medica dell’INPS all’esito della visita di accertamento del requisito sanitario.

L’assegno ordinario di invalidità, invece, ai sensi dell’art. 7 della Legge 222/84, è riconosciuto per un periodo di tre anni e confermabile per periodi della stessa durata, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell’eventuale attività lavorativa svolta. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente (art. 8 L. 222/84).

Allo scadere del periodo di validità delle prestazioni (vale a dire, al termine del triennio, per l’assegno ordinario, e sopraggiunta la data di revisione indicata nel verbale sanitario, per quel che concerne la pensione di inabilità), l’INPS è tenuto a convocare a visita l’invalido per la conferma dei benefici?

Sul punto bisogna prestare la massima attenzione.

Il comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito, in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” e che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Ciò significa, per quanto riguarda la pensione di inabilità, che (come ho già scritto in un precedente contributo) spetta all’Istituto di provvedere a fissare la visita di revisione prima della scadenza, e che, in caso di ritardo, la prestazione continuerà regolarmente a essere pagata anche dopo il decorso della data di revisione indicata nel verbale di invalidità.

La stessa regola non vale invece per l’assegno ordinario di invalidità.

Ai sensi del menzionato art. 7 della Legge n. 222/1984, infatti, l’assegno, dopo la prima concessione, è confermabile per altri due ulteriori periodi triennali, ma solo su domanda del suo titolare. E “la conferma dell’assegno – continua l’art. 7 – ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”.

Quindi, mentre per ottenere la conferma della pensione assistenziale di inabilità il beneficiario, allo scadere della data di revisione, non sarà tenuto a presentare alcuna domanda, poiché spetta all’INPS l’espletamento della procedura di convocazione alla visita di revisione sanitaria, per ottenere la conferma dell’assegno ordinario l’interessato dovrà, invece, inoltrare apposita domanda all’Istituto, entro e non oltre 120 giorni dalla scadenza del triennio. Ove ciò non accada, la eventuale domanda di conferma presentata dopo la scadenza del termine di 120 giorni sarà considerata quale nuova domanda di assegno.

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