Nuove regole per permessi legge 104 e congedo straordinario. Cosa cambia dal 13 agosto 2022

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

1. Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992

L’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 dispone che “fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro”.

Come spiega l’INPS nel Messaggio n. 3096 del 05-08-2022, il legislatore ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

La novella normativa comporta, pertanto, che a partire dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) più soggetti aventi diritto potranno richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.

2. Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

L’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, apporta le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

– introduce il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;

– stabilisce che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Ricordiamo che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, il nostro ordinamento disciplina in modo distinto:

  1. il matrimonio, che è ammesso solo fra persone di sesso diverso;
  2. le unioni civili, consentite solo fra persone dello stesso sesso;
  3. le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie dello stesso sesso.

Per convivenza di fatto, ai sensi dell’art. 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, si intende la condizione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha pertanto sanato il vulnus che si era venuto a creare a causa della mancata inclusione, nel novero dei beneficiari del congedo straordinario, dei conviventi di fatto.

Conseguentemente, a fare data dal 13 agosto 2022 hanno la possibilità di usufruire del congedo in esame, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

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