Le conseguenze del mancato invio all’INPS del Modello Red (Messaggio n° 2756 del 28-07-2021)

Come ho spiegato in un precedente contributo, la regolare presentazione del Modello Red è strettamente legata all’erogazione di talune prestazioni assistenziali collegate al reddito.

In relazione a tali prestazioni, la legge impone ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, tranne che:

  1. se il beneficiario percepisce una pensione corrisposta dall’INPS o da qualsiasi altro ente previdenziale italiano, poiché essa rientra nella sfera di conoscenza (o di conoscibilità) dell’INPS attraverso l’inserimento nel Casellario centrale dei pensionati;
  2. se il beneficiario dichiara all’Agenzia delle Entrate (tramite Modello 730 o Redditi PF) integralmente tutti i suoi redditi, poiché la dichiarazione reddituale all’INPS è alternativa a quella effettuata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo per il beneficiario della prestazione collegata al reddito di comunicare i redditi percepiti è finalizzato alla verifica annuale imposta dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991.

Acquisito il quadro completo dei redditi, infatti, l’INPS procede ad effettuare anno per anno la verifica reddituale disposta dalla legge, che può pure sfociare nella revoca della prestazione o nella riduzione dell’importo dello stessa, con successivo eventuale recupero dell’indebito corrisposto, da effettuare entro limiti temporali ben precisi per non incorrere nella sanatoria (si veda a tal proposito un mio contributo).

Ma qual è il periodo di riferimento che l’INPS deve considerare per operare la verifica della sussistenza del diritto o la quantificazione della misura in relazione alle prestazioni collegate al reddito?

Soccorre a tal proposito il comma 8 dell’art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.

In base al dettato di tale disposizione normativa, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:

  • dei redditi da pensione, per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno;
  • dei redditi di altra natura conseguiti nell’anno precedente.

La mancata comunicazione dei redditi tramite il Modello Red può comportare conseguenze gravi, che vanno dalla sospensione della prestazione fino alla sua revoca totale con recupero dell’indebito, in base al citato art. 10 bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, il quale così recita testualmente: “Ai  fini  della razionalizzazione degli adempimenti di cui  all’articolo  13  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di  prestazioni  collegate al reddito, di cui al precedente  comma  8,  che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono  tenuti ad effettuare la comunicazione  dei dati reddituali agli Enti previdenziali che  erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle  prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla  revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso”.

Per capire le modalità tecnico-operative relative alla comunicazione all’INPS dei Modelli Red, rimando alla lettura del Messaggio n° 2756 del 28-07-2021.

Solitamente l’Istituto recapita a tutti coloro che non hanno inviato la comunicazione reddituale inerente all’anno precedente, una lettera di sollecito, con la quale ridetermina i tempi di invio del Modello Red onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal predetto art. 10 bis.

Attualmente l’INPS, per come è dato leggersi nel Messaggio n. 2756, è alle prese con le situazioni reddituali del 2017, che già sono state oggetto di lettera di sollecito non riscontrata dai beneficiari di talune prestazioni collegate al reddito.

L’INPS, nell’emanare le disposizioni operative, premette che “Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito. Le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge”.

In particolare, – continua l’Istituto – per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente.(cfr. l’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:

  • pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
  • assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
  • pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
  • pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
  • assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).

Rilevato che “da una serie di accertamenti effettuati sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati”, l’Istituto ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge”.

All’esito di tale prima comunicazione – si conclude – l’Istituto ha individuato, per l’anno 2017, 68.586 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito”.

Ciò premesso, relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento”, con le seguenti modalità operative:

2. Lavorazione centrale delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2017 e seguenti

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

  • estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
  • invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008”, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 4;
  • trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.

3. Lavorazione centralizzata delle prestazioni assistenziali (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo)

La lavorazione di cui al presente paragrafo riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.

L’istituto provvederà:

  • a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.

Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute”.

 

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