Maggiorazione sociale ex art. 38 legge n. 448/2021: bisogna computare anche la prestazione da aumentare ai fini della verifica del rispetto del requisito reddituale

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale di cui all’art. 38 della l. n. 448 del 2001 (per un approfondimento sulla materia, si rimanda a https://cataldobevacqua.it/le-maggiorazioni-sociali-nelle-prestazioni-assistenziali/), la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l’ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento.

In applicazione del principio, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 8 marzo 2023, n. 6950, ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni – pensione di vecchiaia ed assegno sociale – già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma.

Si riportano di seguito i passi salienti della sentenza.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), divorziata, è titolare di pensione di vecchiaia. A seguito di omologa da parte del Tribunale di Roma alla stessa viene riconosciuta la prestazione di invalidità civile con decorrenza 2013, successivamente trasformata in assegno sociale al compimento, da parte della percettrice, dell’età anagrafica prevista dalla legge (65 anni e 7 mesi).

La Corte d’appello di Roma, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda diretta a ottenere la maggiorazione di cui alla L. n. 448 del 2001, articolo 38, sulla prestazione sociale in godimento dalla (OMISSIS) sul presupposto che la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni (pensione di vecchiaia ed assegno sociale) risultava superiore al limite reddituale previsto dall’articolo 38 comma 2, il quale stabilisce che il titolare di assegno sociale ha diritto alla maggiorazione soltanto qualora non possieda redditi propri su base annua pari o superiori ad Euro 6.713,98 la’ dove, nel caso in esame, il reddito percepito dall’appellante ammontava ad Euro 9.298,29.

La cassazione della sentenza è domandata da (OMISSIS) sulla base di un motivo unico.

L’INPS ha depositato controricorso.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 488 del 2001, articolo 38”. La ricorrente sostiene che ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite reddituale indicato dall’articolo 38 si sarebbe dovuto considerare soltanto l’ammontare di quanto percepito a titolo di pensione di vecchiaia, e non anche di quanto corrisposto a titolo di prestazione d’invalidita’ civile, divenuta assegno sociale al compimento dell’eta’ anagrafica prevista dalla legge.

Il motivo è infondato.

La L. n. 488 del 2001, articolo 38, comma 1, ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant’anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui alla L. n. 544 del 1988, articolo 1 e successive modifiche, alla L. n. 388 del 2000, articolo 70, comma 1, al fine precipuo di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 6 e alla L. n. 544 del 1988, articolo 2, nonché pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, articolo 26), un reddito almeno pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità  (a decorrere dal 10 gennaio 2002).

Il successivo comma 2 dell’articolo 38 ha poi esteso i benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari di trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi della L. n. 381 del 1970, articolo 10 e della L. n. 118 del 1971, articolo 19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

Il comma 5 specifica i limiti reddituali per l’applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad Euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad Euro 6.713,98 incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale; c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lettera a) e b) l’incremento é disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall’applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.

Dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico – della previsione di un limite reddituale per l’accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell’articolo 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione.

Tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno Euro 516, 46 al mese, parametro, questo ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione.

Alla luce delle suesposte determinazioni di legge, il caso che ci occupa va fatto rientrare, dunque, nella lettera a) del comma 5 dell’articolo 38, essendo l’odierna ricorrente divorziata, e, ponendosi, la lettera a) quale disposizione generale valida per tutti i soggetti che non rientrano nella successiva lettera b) destinata ai soggetti coniugati e/o non legalmente separati.

Pertanto, il reddito proprio della richiedente risulta superiore al limite di legge, raggiungendo Euro 9.298,29, a fronte di un limite reddituale inizialmente fissato per il 2002 in Euro 6.713,98 e progressivamente aumentato fino ad Euro 8.298,29 per il 2017.

Corretta è, pertanto, la conclusione cui è giunta la Corte d’appello nel computare, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale per ottenere la maggiorazione, tutto quanto complessivamente percepito dall’appellante, ivi compreso l’ammontare della stessa prestazione da incrementare.

L’applicazione della maggiorazione ai titolari di prestazione assistenziale non è certo incondizionata, ma è diretta a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento, individuata in base a fattori socio economici ricavati dall’esito dell’andamento periodico delle pensioni dei lavoratori dipendenti, sì come rapportato proporzionalmente all’entità dell’intervento pubblico assistenziale (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 30566 del 2019; Cass.n. 2714 del 2018; Cass. n. 13923 del 2017).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

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