Interessante pronuncia in materia di indebiti previdenziali. Con la recentissima sentenza n. 583/2021, pubblicata il 10/03/2021, emessa a seguito del ricorso di una pensionata alla quale l’INPS aveva richiesto la restituzione delle somme risultanti non dovute a seguito del ricalcolo della rata estera conglobata nel trattamento pensionistico corrisposto in Italia, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il diritto della ricorrente a non restituire l’indebito. “Invero – recita il giudice estensore nella parte motiva della sentenza di accoglimento – per come condivisibilmente rilevato dalla difesa attorea, l’INPS, siccome erogante la pensione in regime internazionale, avrebbe potuto ricalcolare la pensione sulla base della rivalutazione della pro rata estera già conglobata nella pensione erogata in base ai contributi versati nel paese estero e, pertanto, conosciuta o conoscibile dallo stesso istituto; pertanto, le ragioni dell’indebito sono – per come dedotto nello stesso provvedimento suddetto – da ricondurre all’omessa valutazione da parte dell’istituto di dati conosciuti e/o conoscibili dall’INPS e dallo stesso non valutati, ciò che configura un errore imputabile all’istituto che non può pertanto pretenderne la restituzione”.
A sostegno della propria decisione, il Giudice cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 25309 del 2009, che, in tema di indebiti previdenziali, recita testualmente: “nel caso sia l’Istituto ad omettere di valutare dati di cui già disponga, si configura una ipotesi di errore imputabile all’Istituto medesimo e quindi non potrà pretendere la restituzione del non dovuto. Quello che rileva non è la natura dell’errore, ma la sua fonte: se provocato dall’assicurato, o proprio dell’ente”.









