
L’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
L’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede, per i titolari di assegno sociale di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non superino determinati limiti di reddito personale e cumulato con quello del coniuge, una maggiorazione dell’assegno sociale pari a 12,92 euro mensili (lire 25.000) per i soggetti con età inferiore a 75 anni e a 20,66 euro mensili (lire 40.000) per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni.
Il comma 6 della predetta legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone parimenti la concessione di una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a determinate condizioni di reddito.
L’articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (c.d. “incremento al milione”)
L’articolo 38 della legge n. 448 del 2001, ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 4, stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, la misura delle maggiorazioni sociali è incrementata, a favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni stabilite dalla norma stessa, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese (1 milione di lire) per tredici mensilità.
In applicazione della normativa in esame deve essere incrementata fino a garantire il suddetto reddito personale, ove sussistano le condizioni richieste, la misura delle maggiorazioni sociali spettanti:
a) ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) ai titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni (a partire dal 1° gennaio 1996 la misura è stata sostituita dall’assegno sociale ma continua ad essere erogata, sussistendone le condizioni, a tutti coloro che l’hanno conseguita entro il 1995);
c) ai titolari dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di invalidità e dell’assegno mensile di assistenza, ai sensi dell’art. 19 legge n. 118 del 1971; ai titolari dell’assegno sociale sostitutivo dell’assegno mensile per sordomutismo (sordi ultrasessantacinquenni); nonché ai ciechi civili titolari del relativo trattamento pensionistico.
Il requisito anagrafico
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 38 della legge n. 448 del 2001, sono destinatari dell’incremento delle maggiorazioni sociali i pensionati di età pari o superiore ai 70 anni.
a) Le diminuzioni d’età
1) Il requisito anagrafico per gli invalidi civili totali, i sordomuti, i ciechi civili assoluti titolari di pensione e i titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222
In base al comma 4 dell’articolo 38 della legge n. 448 del 2001, i benefici incrementativi di cui al comma 1 ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (la quale ultima però è una prestazione previdenziale, a differenza delle altre di cui si tratta nel presente contributo) sono invece concessi al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
Successivamente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.
Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
In applicazione di tale pronuncia, il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.
2) Il requisito anagrafico nel caso di contribuzione versata
Il comma 3 dell’articolo 38 della legge n. 448 del 2001 dispone che “L’età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino a un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
Possono pertanto aver diritto al beneficio, in presenza delle condizioni reddituali richieste, anche i pensionati di età compresa tra i 65 ed i 70 anni.
In particolare, l’incremento della maggiorazione sociale spetta a partire dalle seguenti età:
- 70 anni indipendentemente dalla contribuzione
- 69 anni con almeno 2 anni e 6 mesi di contribuzione
- 68 anni con almeno 7 anni e 6 mesi di contribuzione
- 67 anni con almeno 12 anni e 6 mesi di contribuzione
- 66 anni con almeno 17 anni e 6 mesi di contribuzione
- 65 con almeno 22 anni e 6 mesi di contribuzione
Il requisito reddituale e la misura della prestazione
Il comma 5 dell’articolo 38 della legge n. 448 del 2001 dispone che “L’incremento di cui al comma 1 è concesso alle seguenti condizioni:
- il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
- il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale;
- qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
- per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente (per il 2021, il limite di reddito è di 8.476,26 euro come reddito personale e di 14.459,80 euro come reddito coniugale, vale a dire, per quanto riguarda quest’ultimo: euro 8.476,26, aumentati dell’importo minimo dell’assegno sociale, pari ad euro 460,28 per 13 mensilità).
Il comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non prevede quindi un importo fisso di maggiorazione sociale, ma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione sia incrementata in misura tale da garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (per il 2021, il reddito tetto mensile è di 652,02 euro).
La misura massima della maggiorazione sociale è pertanto determinata come differenza tra il predetto reddito minimo garantito e il reddito personale posseduto.
Ai sensi del comma 5, lettera c) della norma in esame l’incremento della maggiorazione sociale di cui al comma 1 è pertanto corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti.
La decorrenza
L’articolo 70 della legge n. 388 del 2000, nell’istituire la maggiorazione dell’assegno sociale e le maggiorazioni per le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, non richiede apposita domanda.
La decorrenza di questa maggiorazione è pertanto il primo giorno del mese successivo dalla data di compimento dell’età o del diritto, con prescrizione quinquennale.
Del pari ai fini dell’attribuzione dell’incremento della maggiorazione sociale prevista dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, nulla dispone in ordine alla necessità di apposita domanda ed alla decorrenza della prestazione.
Al riguardo occorre tener conto che la normativa in esame innova – in presenza di determinate condizioni di età e di reddito – la disciplina delle maggiorazioni sociali in genere, riferendosi non solo alle maggiorazioni sociali di cui ai predetti articoli 1 e 2 della legge n.544, ma anche alle maggiorazioni sociali spettanti indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda, e che la decorrenza dell’aumento è fissata al 1° gennaio 2002 indistintamente per tutte le prestazioni considerate.
Pertanto, ove sussistano i requisiti reddituali, gli incrementi previsti dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 decorrono a far data dal 1° gennaio 2002 o dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età (se successivo al 31 dicembre 2001), nei limiti della prescrizione quinquennale.
Bisogna però dar conto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 9561/2021, secondo cui, nel caso di trasformazione automatica della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità in pensione sociale, ora assegno sociale, prevista al compimento del requisito anagrafico per quest’ultima prestazione (L. n. 118 del 1971, art. 19), l’effetto sostitutivo automatico non può comportare anche l’automatica decorrenza della maggiorazione della prestazione economica sociale sostitutiva, talché in questi casi non sorge alcun diritto alla corresponsione degli arretrati per il periodo temporale anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
