Le controversie assistenziali in materia di invalidità civile sono soggette al termine decadenziale di sei mesi, anche se vertenti sugli ulteriori requisiti non sanitari prescritti dalla legge

L’art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, così come sostituito dall’art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992 n. 438, prevede due termini di decadenza c.d. sostanziale per la proposizione dell’azione in giudizio in ambito previdenziale: il primo triennale, relativo alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, il secondo di un anno, applicabile alle controversie che hanno ad oggetto le prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ossia tutti i trattamenti previdenziali a carattere temporaneo diversi dalle pensioni.

Altro termine previsto dalla normativa in ambito previdenziale e assistenziale, è quello di sei mesi che si applica alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi dell’art. 42, comma 3 della Legge n. 326 del 2003, che, oltre a sopprimere in subiecta materia l’obbligo di proposizione del ricorso amministrativo, ha stabilito un termine decadenziale di sei mesi dalla pronuncia del provvedimento amministrativo per la proposizione del ricorso giudiziario.

Sul punto, la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 25268 del 2016 (ma si veda pure Cass. n. 26845/2020) ha precisato che “[ai sensi del]l’articolo 42, comma 3, del D.L. 30 settembre 2003,n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326 … il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria previsto dalla seconda parte dello stesso comma terzo opera sia con riguardo all’ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia all’ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse”.

Da ciò discende che non soltanto i ricorsi (per A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c.) avverso il mancato riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione delle prestazioni richieste in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, devono essere proposti nel termine di decadenza sostanziale di sei mesi, ma anche quelli (da introdurre con normale ricorso e non con A.T.P.O.) vertenti sugli ulteriori requisiti non sanitari prescritti dalla legge.

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