La norma introdotta dall’art. 445 bis c.p.c., la quale impone che “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”, ha sin da subito creato incertezze applicative. Quali prestazioni a carico dell’INPS richiedono la previa introduzione dell’A.T.P.O. in sede giudiziale?
Nei primi contributi di dottrina prevaleva l’interpretazione secondo cui l’art. 445 bis del codice di procedura civile avesse escluso dal novero delle controversie da introdurre con la preliminare proposizione dell’accertamento tecnico preventivo, quelle riguardanti talune prestazioni previdenziali, quali ad esempio la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8 L. 503/1992 (prestazione che prevede un abbassamento della soglia del requisito anagrafico per i lavoratori che abbiano un’invalidità non inferiore all’80%) e la pensione ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili ex art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (si vedano a tal proposito “L’accertamento tecnico preventivo nel processo previdenziale”, di Pietro Capurso e Gino Madonia, in www.lavoroprevidenza.com, e “Il processo previdenziale”, di S. L. Gentile, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 443, il quale propende per la tassatività dell’elenco delle controversie in materia assistenziale e previdenziale oggetto dell’ATPO).
Negli ultimi tempi, invece, a seguito di alcuni interventi giurisprudenziali di merito, si sta facendo sempre più strada la tesi secondo cui la norma di cui all’art. 445 bis c.p.c. abbia una portata inclusiva di tutte le prestazioni che prevedano quale presupposto l’accertamento di un determinato grado di invalidità.
Sul punto, proprio in merito alla domanda giudiziale di pensione anticipata ex art. 1, comma 8 L. 503/1992, il Tribunale di Civitavecchia, adito in via ordinaria e non con la previa proposizione dell’A.T.P. previdenziale, con la sentenza n. 319/2021 del 24/05/2021 ha dichiarato la improcedibilità del ricorso, con la seguente motivazione:
“…Il meccanismo giudiziale per l’accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, ove l’esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all’istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l’espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante ATP. A decorrere dal 2012, dunque, la parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa, se intende proporre un giudizio in materia d’invalidità civile, può darvi corso solo dopo avere ottenuto un preventivo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante l’esperimento dell’ATP e non può proporre direttamente un giudizio ordinario, che, ove proposto, deve essere definito con una declaratoria d’improcedibilità. Non rileva che l’oggetto della domanda del ricorrente riguardi la pensione di vecchiaia anticipata in quanto, presupposto del diritto vantato è, comunque, l’accertamento della percentuale di invalidità superiore all’80%”.
Inoltre, poiché l’art. 445 bis c.p.c. al comma 2 dispone quanto segue: “L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso“, il Tribunale di Civitavecchia ha così proseguito:
“…la dichiarata finalità deflattiva della legge che ha introdotto l’art. 445-bis c.p.c. rende incompatibile questo nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche, rendendo necessario definire il giudizio ordinario con sentenza di improcedibilità. Difatti, la previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di ATP o di completamento dello stesso, che il Giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, ha proprio la finalità di conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità ad impedire il verificarsi delle decadenze di legge. Ebbene, il ricorrente non ha proposto istanza per l’accertamento tecnico preventivo, e il Giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso, con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di detta istanza”.
Sulla stessa linea del Tribunale di Civitavecchia si pone il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1552 del 2019.
“…tenuto conto della volontà deflattiva ed acceleratoria sottesa alla novella legislativa del 2011 – afferma il Tribunale bruzio – l’accertamento tecnico preventivo deve ritenersi operante nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui oggetto dl domanda giudiziale è un accertamento delle condizioni sanitarie strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale. Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa la domanda (intesa ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. n. 503/1992) non è stata proposta nelle forme dell’accertamento tecnico preventivo. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e l’assegnazione del termine per la presentazione dell’istanza dell’accertamento tecnico”.
Concludendo, in base ai citati interventi giurisprudenziali, tutte le prestazioni previdenziali o assistenziali che prevedano, quale requisito costitutivo presupposto, l’accertamento di un determinato grado di invalidità, devono essere azionate in giudizio con la preventiva proposizione di una domanda di accertamento tecnico preventivo dello stato sanitario invalidante, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c.
Nella pratica applicativa, ciò significa che tutte le domande amministrative tese ad ottenere una prestazione previdenziale o assistenziale, che prevedano quale primo passaggio procedimentale la convocazione a visita da parte dell’INPS per l’accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge quale requisito costitutivo, devono essere obbligatoriamente azionate in giudizio, in caso di verbale sanitario negativo, con l’introduzione del ricorso per l’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
