Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
L’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo ha previsto, inoltre, che: “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all’INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo”.
Scopo del presente contributo è chiarire, a seguito della novella legislativa, in quali casi si debba richiedere l’Assegno unico e in quali altri, viceversa, continui ad applicarsi la previgente normativa in materia di Assegni per il nucleo familiare.
NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI
Dovrà richiedersi esclusivamente l’Assegno unico e universale e non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli:
1. minorenni a carico;
2. maggiorenni a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, ove essi:
- a) frequentino un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- b) svolgano un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possiedano un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- c) siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- d) svolgano il servizio civile universale.
3. senza limite di età, qualora essi si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
NUCLEI FAMILIARI C.D. ORFANILI (COMPOSTI DAL FIGLIO MINORE O MAGGIORENNE INABILE)
Del pari, non saranno più riconosciuti gli ANF e dovrà richiedersi l’Assegno Unico in caso di nuclei familiari c.d. orfanili.
L’art. 2 comma 8 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88, recita: “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti“.
A partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico.
NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DAL CONIUGE INABILE E TITOLARE DI PENSIONE PER I SUPERSTITI
Il predetto art. 2 comma 8 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88, dopo aver disposto che “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti“, aggiunge “ovvero [oltre ad essere titolare di pensione ai superstiti] si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Sul punto, come ho argomentato in un altro mio precedente contributo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7668 del 1996, ha affermato il principio secondo cui l’assegno per il nucleo familiare spetta, ai sensi dell’art. 2, comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
“Ed invero, l’espressione «il nucleo familiare può essere composto di una sola persona» – chiariscono gli Ermellini nella citata sentenza – risulta astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia (coniuge, figlio). Di poi le specifiche previsioni, che regolano nella disposizione in esame il godimento del beneficio, risultano l’una rivolta principalmente ai soli orfani (laddove si richiede che il beneficiario abbia un età inferiore ai diciotto anni), e l’altra (riferita ad infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) estensibile sicuramente al coniuge superstite”.
È il c.d. Assegno di vedovanza, che, a differenza del “gemello” (in quanto previsto dallo stesso art. 2 comma 8 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69) ANF previsto per i nuclei orfanili composti da figli minori o maggiorenni inabili, resiste invece alla riforma legislativa dell’Assegno Unico e potrà pertanto continuare a essere richiesto.
NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI OVVERO CON FIGLI NON IN POSSESSO DELLE CONDIZIONI PER POTER ACCEDERE ALL’ASSEGNO UNICO
Sempre che nel nucleo familiare non sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico (perché in tali casi potrà richiedersi il solo Assegno unico), continueranno a essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare per: 1) il coniuge, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato; 2) i fratelli; 3) le sorelle; 3) i nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ma soltanto nel caso in cui questi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.
ABROGAZIONE DEGLI ANF PER I NIPOTI “A CARICO DELL’ASCENDENTE”
Fino alla riforma legislativa introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, era possibile richiedere l’Assegno per il nucleo familiare per i nipoti “a carico dell’ascendente”, riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999.
Con l’introduzione della novella normativa, per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 non potranno più essere accolte domande volte all’ottenimento di tale prestazione presentate dall’ascendente, in quanto vengono meno i requisiti previsti dalla citata sentenza della Corte Costituzionale.
Infatti, con l’istituzione dell’Assegno unico i genitori dei minori finora “a carico dell’ascendente” avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare.
