L’assegno sociale sostitutivo della pensione di invalidità e dell’assegno mensile di assistenza

Ai sensi dell’art. 19 della legge 118 del 1971, “In sostituzione della pensione o dell’assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153” (a partire dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale è stata sostituita dall’assegno sociale, pur continuando ad essere erogata, sussistendone le condizioni, a tutti coloro che l’hanno conseguita entro il 1995).

La particolarità dell’assegno sociale sostitutivo consiste in ciò, che viene elargito in base alle stesse condizioni reddituali valevoli per la concessione dell’assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità civile, e non a quelle necessarie per percepire il normale assegno sociale.

Se per ottenere l’assegno sociale nel 2021 non bisogna pertanto superare la soglia reddituale di Euro 5.983,64 euro, con riferimento al reddito personale, e di 11.967,28 euro nel caso si sia coniugati, per percepire invece l’assegno sociale sostitutivo i limiti sono quelli relativi alle prestazioni di invalidità concesse prima del raggiungimento dell’età pensionabile (oggi 67 anni), vale a dire: reddito personale di 4.926,35 euro per l’assegno mensile, 16.982,49 euro per la pensione di inabilità, senza che si tenga in conto l’eventuale reddito del coniuge.

Sulla base della mia esperienza professionale, posso dire che, nella malaugurata ipotesi in cui sopraggiunga una malattia invalidante negli anni immediatamente precedenti al raggiungimento dell’età pensionabile, è opportuno inoltrare subito la domanda amministrativa di invalidità. Ciò perché una invalidità riconosciuta sulla base di una domanda proposta dopo il compimento dei 67 anni non avrebbe alcuna rilevanza in merito al requisito reddituale necessario per ottenere l’assegno sociale.

Un esempio può aiutare a capire.

La signora Anna contrae, durante il sessantaseiesimo anno di vita, una malattia invalidante che le dà diritto, in base alle tabelle ministeriali, a una invalidità del 100%.

Non inoltra però immediatamente la domanda di invalidità. Solo dopo aver compiuto i 67 anni, chiede all’istituto previdenziale che le venga riconosciuto lo stato invalidante. L’INPS, dopo la visita medica, riconosce la signora Anna, non titolare di redditi propri, invalida al 100%. Il marito, però, percepisce un reddito lavorativo di 13.000 euro, per cui la condizione di invalido totale non contribuisce a conferire alla signora Anna alcun beneficio economico, in quanto, secondo i requisiti necessari per percepire l’assegno sociale, il reddito del marito è più alto del tetto soglia di Euro 11.967,28, da non superare, come prima si è visto, nel caso in cui il richiedente sia coniugato.

Se invece la signora Anna avesse inoltrato la domanda di invalidità prima del compimento dei 67 anni, avrebbe ottenuto per poco tempo (vale a dire, prima di diventare sessantasettenne) la pensione di inabilità civile secondo le regole per questa valevoli (reddito esclusivamente personale non superiore ad euro 16.982,49), pensione che si sarebbe trasformata, raggiunta l’età pensionabile, in assegno sociale sostitutivo con gli stessi requisiti economici della pregressa pensione percepita. In sostanza, quindi, pur a fronte di un reddito del marito di 13.000 Euro, dovendosi far riferimento solo al reddito personale, la signora Anna avrebbe continuato a percepire il beneficio assistenziale.