L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) in favore degli invalidi titolari di pensione ai superstiti (c.d. Assegno di vedovanza)

L’art.  2 comma 8 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88, recita: “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7668 del 1996, ha affermato il principio secondo cui l’assegno per il nucleo familiare spetta, ai sensi dell’art. 2, comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

“Ed invero, l’espressione «Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona» – chiariscono gli Ermellini nella citata sentenza – risulta astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia (coniuge, figlio). Di poi le specifiche previsioni, che regolano nella disposizione in esame il godimento del beneficio, risultano l’una rivolta principalmente ai soli orfani (laddove si richiede che il beneficiario abbia un età inferiore ai diciotto anni), e l’altra (riferita ad infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) estensibile sicuramente al coniuge superstite”.

a) I requisiti

Sulla base del dictum della Cassazione, l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) in favore dei vedovi (cd. Assegno di vedovanza) spetta, pertanto, ai vedovi e alle vedove che:

  1. Siano titolari di una pensione ai superstiti da lavoro dipendente nel settore privato o pubblico;
  2. Si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

In merito all’accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro dei soggetti ultrasessantacinquenni ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, l’INPS, con la Circolare n. 11 del 1999, ha disposto “che, per i soggetti maggiorenni di qualunque età, sprovvisti della documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100 per cento, rilasciata dalle apposite Commissioni, o delle copie autentiche dei certificati di pensione di inabilità a carico dell’ INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell’INAIL, si deve procedere all’accertamento del requisito medico-legale a cura della competente Sede dell’Istituto“.

Se ne ricava, a contrario, che il requisito sanitario è acquisito automaticamente dai pensionati che siano provvisti del verbale di invalidità civile al 100 per cento, oppure delle copie autentiche dei certificati di pensione di inabilità a carico dell’INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell’INAIL, dovendosi negli altri casi accertare lo stato di inabilità a cura della competente Sede dell’Istituto.

b) Il requisito reddituale

I requisiti relativi al reddito sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti in base alla normativa generale sugli Assegni per il Nucleo Familiare.

Hanno pertanto diritto agli ANF i titolari di pensione ai superstiti che abbiano un reddito personale inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla legge e costituito almeno per il 70% da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
Il reddito complessivo è formato dai redditi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad euro 1.032,91.
Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).

b1) Gli importi e le fasce di reddito

Importi e fasce degli ANF sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente (al link le tabelle valevoli per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022).

Nel caso di Assegni per il Nucleo Familiare su pensione di reversibilità, si dovrà applicare la Tabella 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili (come precisato dallo stesso INPS nella circolare n. 98 del 6/5/1998).

Enuncia il comma 9 dell’art. 2 della Legge n. 153 del 1988: “Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° di luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Per la corresponsione dell’assegno nel primo semestre dell’anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell’anno solare 1986”.

Per gli assegni al nucleo familiare relativi al primo semestre del 2021, si prenderanno pertanto in considerazione i redditi relativi al 2019, mentre per la corresponsione degli ANF nel secondo semestre del 2021 saranno assunti a riferimento i redditi relativi al 2020.

In base alla sopra menzionata tabella 19, l’importo dell’assegno di vedovanza varia a seconda del reddito del richiedente, che in ogni caso non può superare 32.148,87 euro.

Esso è pari a:

  • 52,91 euro al mese, se il reddito è fino a 28.659,42
  • 19,59 euro al mese, se il reddito va da 28.659,43 a 32.148,87 euro.

c) La decorrenza

Per quel che concerne la decorrenza degli assegni per il nucleo familiare, la legge 13 maggio 1988, n. 153 di conversione del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, al comma 3 dell’art. 2 richiama espressamente, per tutto quanto non previsto, le norme contenute nel Testo Unico sugli Assegni Familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30/5/1955 n. 797.

L’articolo 11 del D.P.R. 30/5/1555 n. 797 afferma che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare”.

La decorrenza di detto diritto, pertanto, è da ricondursi unicamente alla data in cui si verificano i previsti requisiti, e quindi, decorre dal primo giorno del mese di pagamento della pensione di reversibilità nel corso del quale si sia verificato lo stato di inabilità a proficuo lavoro.
Ciò posto, va dato atto che la stessa Corte di Cassazione ha ripetutamente evidenziato che “in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all’assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a
concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere”
(vedi Cass. n. 22051/2008, n. 3745/2002, n. 3247/1992). Dunque, la domanda amministrativa è necessaria per il godimento della prestazione ma non per l’insorgenza del diritto alla prestazione che è connesso al venire in essere delle condizioni previste dalla legge
per il suo sorgere.

Ed è per tale ragione che gli ANF possono essere richiesti pure per un periodo antecedente a quello di proposizione della domanda amministrativa, a decorrere dal momento in cui si siano verificati i requisiti previsti, e fino al limite del termine di prescrizione, del quale si va subito a dire.

d) La prescrizione

Il diritto agli ANF è soggetto a prescrizione quinquennale: il termine di cinque anni decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo cui l’assegno si riferisce (art. 23 del D.P.R. 797/1955, sostituito dall’art. 16 bis del D.L. 30/1974, conv. L. 114/1974).

e) La decadenza dall’azione giudiziaria

Altro aspetto da rimarcare in materia di ANF, è quello relativo alla decadenza, che attiene esclusivamente all’ambito processuale. L’assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ad esso si applica quindi il termine di decadenza annuale di cui all’art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall’art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Una volta proposta la domanda amministrativa nel rispetto del termine di prescrizione, pertanto, in caso di diniego è necessario coltivare l’azione giudiziaria entro il termine annuale di decadenza, secondo le regole stabilite in materia di decadenza previdenziale, onde evitare eventuali declaratorie di inammissibilità dell’azione.