L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) rivolto ai lavoratori domestici e domestici somministrati è una prestazione a sostegno del reddito per le famiglie dei lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia.
Esso spetta ai lavoratori domestici e domestici somministrati, a condizione che il nucleo familiare sia composto da più persone e che il reddito sia al di sotto dei limiti stabiliti per legge di anno in anno, ed è previsto dall’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153 (vale a dire, dalla normativa che riguarda in generale gli ANF).
I beneficiari
Viene erogato dall’INPS alle famiglie dei lavoratori domestici e domestici somministrati che possono essere composte da:
- il richiedente l’assegno per il nucleo familiare;
- il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile;
- i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
I lavoratori comunitari hanno diritto all’Assegno al Nucleo Familiare per i familiari residenti in Italia o all’estero.
I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare:
- solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, pur non essendo il suo Paese di provenienza convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.
I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’ANF anche per i familiari residenti all’estero.
I requisiti
I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Hanno pertanto diritto agli ANF per lavoro domestico i lavoratori che abbiano un reddito del nucleo familiare inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1032,91.
Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).
Gli importi e le fasce di reddito
La misura dell’assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente (al link le tabelle valevoli per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022).
Enuncia il comma 9 dell’art. 2 della Legge n. 153 del 1988: “Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° di luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Per la corresponsione dell’assegno nel primo semestre dell’anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell’anno solare 1986”.
Per gli assegni al nucleo familiare relativi al primo semestre del 2021, si prenderanno pertanto in considerazione i redditi relativi al 2019, mentre per la corresponsione degli ANF nel secondo semestre del 2021 saranno assunti a riferimento i redditi relativi al 2020.
La decorrenza
Per quel che concerne la decorrenza degli assegni per il nucleo familiare, la legge 13 maggio 1988, n.153 di conversione del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, al comma 3 dell’art. 2 richiama espressamente, per tutto quanto non previsto, le norme contenute nel Testo Unico sugli Assegni Familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30/5/1955 n. 797.
L’articolo 11 del D.P.R. 30/5/1555 n. 797 afferma che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare”.
La prescrizione
Il diritto agli ANF è soggetto a prescrizione quinquennale: il termine di cinque anni decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce (art. 23 del D.P.R. 797/1955, sostituito dall’art. 16 bis del D.L. 30/1974, conv. L. 114/1974).
La decadenza dall’azione giudiziaria
Altro aspetto da rimarcare in materia di ANF, è quello relativo alla decadenza, che attiene esclusivamente all’ambito processuale. L’assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ad esso si applica quindi il termine di decadenza annuale di cui all’art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall’art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Una volta proposta la domanda amministrativa nel rispetto del termine di prescrizione, pertanto, in caso di diniego è necessario coltivare l’azione giudiziaria entro il termine annuale di decadenza, secondo le regole stabilite in materia di decadenza previdenziale, onde evitare eventuali declaratorie di inammissibilità dell’azione.
