L’ambito di operatività dell’A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c., alla luce della sentenza della Cassazione n. 26317 del 7/9/2022

In due miei precedenti contributi (“L’ambito applicativo dell’ATP previdenziale alla luce di alcune recenti pronunce di merito” e “La norma di cui all’art. 445 bis c.p.c. ha una portata inclusiva di tutte le prestazioni che prevedono quale presupposto l’accertamento di un determinato grado di invalidità. Una nuova pronuncia di merito“), avevo dato conto di alcuni recenti interventi giurisprudenziali di merito che avevano enucleato l’ambito di applicazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo in ambito previdenziale e assistenziale, previsto dall’art. 445 bis c.p.c.

Sulla questione, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione che, la sentenza n. 26317 del 7 settembre 2022, ha offerto un chiarificatore e – si spera – definitivo inquadramento sistematico alla fattispecie processuale dell’ATPO ex art. 445 bis c.p.c.

Afferma la Suprema Corte: “La novella [dell’art. 445 bis c.p.c.] (a far tempo dal 10 gennaio 2012) riguarda le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dei diritti in materia di invalidità in via preventiva, attraverso una consulenza tecnica a fini conciliativi al fine di evitare l’instaurazione del contenzioso ordinario. Dunque, l’ambito di operatività dell’art. 445-bis c.p.c. risulta circoscritto alle sole ipotesi in cui la domanda sia volta ad accertare le condizioni sanitarie dell’handicap o della disabilità, mentre, qualora la contestazione tra il privato e l’Inps (unico legittimato passivo) sorga in merito all’accertamento di un requisito diverso da quello sanitario, la soluzione della controversia seguirà la comune via del giudizio ordinario”.

La Suprema Corte evidenzia poi, la centralità di un altro intervento legislativo, strettamente collegato all’introduzione del procedimento dell’ATPO, e consistente in ciò, che “con l’art. 20 della legge n. 102/2009 (il quale ha modificato il disposto dell’art. 10, comma 6, d. I. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248), il legislatore ha inteso concentrare sull’Inps la gestione e la responsabilità per ogni attività connessa al riconoscimento dell’handicap, giacché l’istituto viene individuato quale unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell’invalidità civile essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall’Inps in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, nonché la soppressione della previsione legislativa che, nei giudizi previdenziali, qualificava l’Inps come litisconsorte necessario del Ministero dell’economia e delle finanze”.

È evidente, argomenta la Cassazione, che “la ratio dello strumento processuale [dell’ATPO] non è avulsa dalla scelta organizzativa compiuta dal legislatore di concentrare sull’INPS, dotato di una complessa articolazione amministrativa e sanitaria, la titolarità passiva dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile”.

“Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dunque, – riassume la Corte – ha innovato il modello processuale di settore, anche perché ha individuato nell’INPS l’unico contraddittore tecnico necessario. L’oggetto del procedimento, invero, non è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma è il solo accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato”.

“In definitiva – conclude interpretativamente la Cassazione – quanto al procedimento delineato dall’art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l’INPS, anche là dove l’interessato, come nel caso di specie [la domanda giudiziale verteva sulla esenzione dal ticket sanitario], intenda poi far valere l’accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell’invalido civile”.

Dalla lettura del recente intervento della Suprema Corte si ricavano quindi due conclusioni:

  1. In tutti i casi in cui l’interesse ad agire del ricorrente consista nel riconoscimento di un qualsiasi beneficio assistenziale, di cui l’invalidità o l’handicap costituiscono il requisito presupposto, è necessario attivare preventivamente lo strumento dell’ATPO ex art. 445 bis c.p.c., e ciò anche quando (si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi dell’esenzione dal ticket sanitario, di competenza delle ASL, dell’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, affidata alle Amministrazioni provinciali, del congedo per cure ex art. 26 della L. n. 118/71, demandato al datore di lavoro) i soggetti tenuti a riconoscere il beneficio, sulla base del riconoscimento del requisito sanitario omologato in sede di ATPO, siano diversi dall’INPS.
  2. Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo è l’INPS, anche quando, come prima si è detto, i soggetti tenuti a riconoscere il beneficio assistenziale, sulla scorta dell’accertamento sanitario omologato, siano altri. “Tale opzione interpretativa – argomenta acutamente la Cassazione – non è … smentita dalla considerazione che l’Istituto non è titolare di competenze [in merito a taluni benefici assistenziali], sul piano dell’amministrazione attiva. L’indicazione del diritto sotteso alla richiesta di accertamento, infatti, è finalizzata a giustificare l’interesse all’accertamento sanitario che forma oggetto del procedimento, ma tale accertamento non può mai condurre né confondersi con l’accertamento del diritto al beneficio (Cass. n. 17787 del 2020; Cass. n. 27010 del 2018; Cass. n. 1360 del 2022)”.

In sostanza, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo è necessario indicare il beneficio assistenziale sotteso alla domanda solo al fine di consentire al giudice di valutare la sussistenza del concreto e attuale interesse ad agire (come è risaputo, infatti, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti quale, ad esempio, la commisurazione di determinato grado di invalidità, poiché, in ossequio ai principi generali in materia di requisiti dell’azione giudiziaria e in particolare di interesse ad agire, è richiesto che la parte precisi il risultato utile e concreto che essa intenda conseguire), in quanto il thema decidendum dell’ATPO consisterà unicamente nell’accertamento del requisito sanitario, su cui l’INPS ha una competenza esclusiva. Successivamente, qualora, dopo l’omologa del requisito sanitario, il soggetto terzo non intenda riconoscere il concreto beneficio assistenziale, l’interessato dovrà incardinare contro di lui un normale giudizio di merito ordinario.

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