Lo ha stabilito il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 669/2020.
L’interessata aveva adito la sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale perché fosse accertata la non debenza delle somme richieste dall’INPS per l’asserito indebito pagamento dell’assegno sociale, e per ottenere la sentenza di condanna dell’Istituto alla corresponsione della suddetta prestazione assistenziale. L’INPS si era opposto alla domanda, sostenendo in giudizio che la rinuncia all’assegno di mantenimento a carico del coniuge in sede di separazione valga ad escludere lo stato di bisogno fondante il diritto alla prestazione assistenziale in questione.
La tesi difensiva propugnata dall’Istituto previdenziale è stata in radice rigettata dal Tribunale, il quale ha così motivato la decisione di accoglimento del ricorso:
“Parte ricorrente assume di avere diritto alla prestazione assistenziale percepita … assumendo il mancato superamento dei limiti reddituali per poterne fruire; orbene tale circostanza emerge dalla documentazione reddituale della ricorrente agli atti di causa, da cui si evince che la stessa, negli anni dal 2014 al 2017, non ha percepito alcun reddito (cfr. certificato reddituale dell’Agenzia delle Entrate … ). Ebbene, come condivisibilmente sostenuto in ricorso, al fine di verificare il requisito reddituale, deve essere preso in considerazione soltanto il reddito dell’istante in quanto la ricorrente risulta essere legalmente separata (per come pacifico oltre che documentato) da data successiva a quella di decorrenza della titolarità dell’assegno. Pertanto, erroneamente l’INPS ha considerato – al fine di sostenere il superamento del limite reddituale – anche il reddito percepito dal signor … coniuge legalmente separato dall’istante”.
Continua il Tribunale bruzio: “L’INPS in questa sede sostiene … che la rinuncia all’assegno di mantenimento a carico del coniuge in sede di separazione … valga ad escludere lo stato di bisogno fondante il diritto alla prestazione assistenziale in questione. Sul punto, si ritiene che il presupposto di legge per ottenere l’assegno sociale non è lo stato di bisogno o lo stato di indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell’interessato e dell’eventuale coniuge. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, infatti, l’assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate condizioni reddituali, fermo restando che non si computa nel reddito, tra gli altri, quello della casa di abitazione. È pertanto irrilevante che in sede di separazione la ricorrente non abbia fatto richiesta all’ex coniuge dell’assegno di mantenimento, osservandosi che, peraltro, in tema di assegno sociale, il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l’interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all’assegno sociale (cfr. Cass. 18.3.2010, n. 6570). Pertanto, sotto tale profilo, non ritenendosi che la rinuncia in sé e per sé all’assegno di mantenimento sia elemento ostativo alla percezione dell’assegno sociale se l’interessato versa nelle condizioni reddituali previste dalla legge per poterne fruire, le somme percepite dalla ricorrente non possono ritenersi non spettanti e, come tali, indebite. Pertanto, avendo l’istante offerto prova del possesso dei requisiti di legge, deve essere dichiarato il suo diritto a non restituire la somma indicata nel provvedimento di recupero dell’indebito”.
























