L’INPS ogni anno invia, ai titolari di prestazioni collegate al reddito che abbiano omesso di comunicare la loro situazione reddituale tramite il Modello Red, il provvedimento di revoca dei benefici o dei trattamenti pensionistici.
L’articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l’art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso”.
I termini per l’invio del Red vengono solitamente prorogati. L’INPS, infatti, annualmente emana un messaggio operativo con cui stabilisce una procedura di regolarizzazione per coloro che, negli anni precedenti, non abbiano comunicato all’INPS il Modello Red. La procedura prevede che, dopo una serie di avvisi, emessi sulla falsariga di quanto previsto dal predetto comma 10 bis, la prestazione in godimento venga revocata qualora i soggetti interessati non abbiano ancora provveduto a comunicare all’Istituto la loro situazione reddituale (si veda sul punto https://cataldobevacqua.it/modello-red-non-presentato/).
Talune prestazioni corrisposte dall’INPS sono, per previsione normativa, collegate al reddito, che può incidere sia sul diritto al beneficio, sia sulla misura dello stesso. In tutti i casi in cui le prestazioni economiche siano collegate al reddito, la legge, in alcuni specifici casi, impone ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale tramite il Modello Red (per un approfondimento sull’argomento, si rinvia a https://cataldobevacqua.it/il-modello-red-e-la-sua-rilevanza-nellerogazione-delle-prestazioni-inps-collegate-al-reddito/).
Oltre agli assegni sociali, alle pensioni di inabilità, agli assegni mensili di assistenza e in generale a tutte le prestazioni assistenziali, sotto la scure della revoca ex art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, comma 10 bis, cadono spesso pure le pensioni ai superstiti, o meglio, le quote di incumulabilità dei redditi del beneficiario con gli importi pensionistici, ai sensi dell’art. 1, comma 41 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le pensioni ai superstiti sono prestazioni collegate al reddito, nel senso che, in base al reddito personale ulteriore percepito dal pensionato, la legge prevede una decurtazione percentuale progressiva. Il massimo decurtabile è pari al 50% della pensione, la restante metà è intangibile per legge, e infatti l’INPS, nell’operare la revoca della prestazione per mancata comunicazione del modello Red, agisce solo sulla quota del 50% decurtabile, che quindi costituisce, in pratica, la parte della pensione di reversibilità collegata al reddito (per un approfondimento sul punto, si rimanda a https://cataldobevacqua.it/i-limiti-di-cumulo-delle-pensioni-ai-superstiti-con-i-redditi-del-beneficiario/).
Cosa è necessario controllare per verificare se l’operato dell’INPS è corretto?
Non sempre i procedimenti di revoca adottati dall’Istituto previdenziale sono esenti da errori procedurali o sostanziali.
1) Primo aspetto da esaminare, riguarda la regolare osservanza della procedura di invio dei provvedimenti di sospensione e di revoca delle prestazioni, stabilita dalla legge nel predetto comma 10 bis dell’art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, e dai messaggi operativi di regolarizzazione emanati dall’Istituto.
Sul punto, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 1042/2021, rinvenibile sul web al seguente URL: https://www.cgil.lombardia.it/wp-content/uploads/2021/07/2021_07_Bargna-indebito-appello.pdf, nel respingere l’impugnazione proposta dall’Istituto contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato da un pensionato avverso la revoca della quota di incumulabilità della pensione di reversibilità ex art. 1, comma 41 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, così ha motivato la decisione:
“È pacifico che OMISSIS non ha mai ricevuto le richieste di Inps di trasmissione del Modello RED né la lettera del 23.10.17 con la quale le veniva comunicato che, stante la mancata trasmissione dei redditi relativi all’anno 2014 (doc. n. 5) l’Istituto aveva proceduto alla revoca della prestazione collegata al reddito e al ricalcolo della rideterminazione dell’integrazione al trattamento minimo e all’incumulabilità ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 per le pensioni di reversibilità e le contestava un indebito di € 3.268,85: infatti tutte queste missive erano inviate all’errato indirizzo pur avendo OMISSIS tempestivamente comunicato il nuovo recapito tant’è che le comunicazioni inviate annualmente – quanto meno dal 2014 – sull’ammontare della pensione erano tutte regolarmente ricevute dall’odierna appellata.
Ciò posto, l’art. 13 co. 6 lett. c) L. 122/2010 (di modifica dell’art. 35 DL 297/08 mod. da L. 14/09) prevede che “…c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso…”.
Stante la previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED Inps deve procedere alla sospensione della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l’avvenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa. Solo esaurita tale fase può procedere al recupero dei ratei”.
Nel caso in esame Inps non ha disposto né la sospensione del trattamento né la revoca dello stesso che non risultano essere mai stati comunicati a OMISSIS con la conseguenza che la richiesta di recupero dei ratei non può considerarsi legittima.
Inoltre ritiene il collegio, concordando in tal senso con il giudice di primo grado, che la revoca del trattamento presuppone che al pensionato sia stata comunicata l’intervenuta sospensione atteso che da questa decorrono i 60 giorni per la trasmissione del modello RED ed evitare così la revoca. Né può condividersi la tesi secondo la quale l’invio della comunicazione della sospensione sia una mera manifestazione di correttezza istituzionale, priva di effetti giuridici atteso che è proprio dalla decorrenza di quel termine che deriva il potere di Inps di revocare il trattamento”.
2) Altro elemento fondamentale da verificare nella procedura di revoca, riguarda la sussistenza dell’effettivo obbligo, in capo al beneficiario, di presentazione del Modello Red.
Dalla lettura dell’anzidetto comma 10 bis dell’art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, si ricava che i soggetti obbligati a comunicare i redditi ulteriori tramite il Modello Red, sono soltanto coloro che abbiano una “situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
Per capire il concetto di “incidenza”, è necessario riportarsi alla Circolare INPS n. 195/2015, che ancor oggi costituisce l’architrave operativo dell’istituto introdotto dal comma 10 bis.
L’ordinamento previdenziale italiano prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale, sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici, il cui riconoscimento è subordinato all’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.
La tabella 1 della Circolare 195/2015 elenca le prestazioni collegate al reddito per le quali l’Istituto effettua la verifica reddituale, con l’evidenza dei casi in cui rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del proprio coniuge o dei familiari.
Nella tabella, al n. 11, è indicata, fra la prestazioni collegate al reddito, la “Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i.”, vale a dire la quota della pensione collegata al reddito, decurtabile con percentuali progressive a seconda dell’ulteriore reddito percepito dal beneficiario. Ed è tale quota nella misura massima decurtabile, pari al 50%, come prima detto, che l’INPS revoca in caso di mancata comunicazione del Modello Red.
Continua la Circolare: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all’Istituto … laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni”.
Vale a dire, i redditi ulteriori debbono essere comunicati soltanto se “incidono” sulle prestazioni in godimento.
E, per ognuna delle prestazioni indicate nella tabella 1, l’INPS fornisce un elenco tassativo dei redditi “incidenti”.
Ma cosa accade se il titolare della prestazione non percepisce alcun reddito aggiuntivo?
Recita la Circolare: “Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione”.
Ciò vuol stare a significare che l’obbligo di presentare il Modello Red vale solo se si percepiscono altri redditi ulteriori a quelli pensionistici, e solo se questi redditi sono “incidenti”.
Ebbene, tale impostazione è stata fatta propria pure dalla anzidetta pronuncia della Corte di Appello di Milano, la quale, dopo aver censurato il mancato rispetto da parte dell’INPS degli adempimenti procedurali prodromici al recupero delle somme indebite, sul punto ha così sentenziato:
“A ciò va aggiunto quanto previsto dalla Circolare 195/2015 ove vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA a partire da quella relativa al 2015 per i redditi dell’anno 2014.
Invero, dopo aver affermato che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all’Istituto, nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni, stabilisce che tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall’Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati).
Quindi al punto 3.3 titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” è previsto che:
“… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall’Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall’INPS, il titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione reddituale all’Istituto.(…)”
Il contenuto della circolare impegnava pertanto l’Istituto, almeno per l’anno di riferimento essendo del tutto irrilevante in questo contesto che l’atto amministrativo sia poi stato modificato, a dover fare riferimento ai dati già conosciuti non percependo altri redditi diversi dalle due pensioni.
Merita infine rilievo il fatto che l’art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato “di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall’ente”. Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale di OMISSIS non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da Inps, erano rimasti inalterati”.
E dunque, qualora il beneficiario non possieda altri redditi oltre alla prestazione in godimento collegata al reddito, oppure in generale percepisca prestazioni pensionistiche presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati (e per tale ragione già conosciute dall’Istituto), egli non sarà tenuto a presentare il Modello Red, con la conseguenza che saranno da considerare illegittimi tutti gli atti di sospensione e di revoca della prestazione.

grazie per come è stato specificato
Grazie a Lei per aver apprezzato il mio articolo