
In un mio contributo di qualche mese fa, avevo evidenziato come la giurisprudenza di merito, dopo alcuni iniziali tentennamenti (si riteneva infatti che dall’ambito applicativo dell’A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. dovessero essere escluse talune controversie, quali quelle volte a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8 L. 503/1992 e la pensione ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili ex art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636), stesse sempre più abbracciando la tesi secondo cui tutte le prestazioni previdenziali o assistenziali che prevedano, quale requisito costitutivo presupposto, l’accertamento di un determinato grado di invalidità, devono essere azionate in giudizio con la preventiva proposizione di una domanda di accertamento tecnico preventivo dello stato sanitario invalidante, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c.
Grazie alla preziosa segnalazione del Collega Avv. Luigi Licari, aggiungo al novero delle pronunce già riportate nel precedente contributo, anche l’ordinanza del 4 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Sciacca che, nel respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’INPS “perché – a dire dell’Istituto – il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, comma 8 del d. n. 503/92 non può essere azionato a mezzo di A.T.P.”, ha rinviato la causa ad altra udienza per il giuramento del C.T.U.
Scrive il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca: “Premesso che… originariamente l’art. 445 bis c.p.c. effettivamente escludeva di presentare l’A.T.P. per la pensione di vecchiaia anticipata; che negli ultimi tempi, invece, a seguito di alcuni interventi giurisprudenziali di merito, si sta facendo sempre più strada la tesi secondo cui la norma di cui all’art. 445 bis c.p.c. abbia una portata inclusiva di tutte le prestazioni che prevedono quale presupposto l’accertamento di un determinato grado di invalidità; che all’uopo una sentenza del Tribunale di Civitavecchia adito con ricorso ordinario ha dichiarato il ricorso ordinario improcedibile, perché non era stata richiesto l’A.T.P; P.Q.M. rigetta l’eccezione formulata dall’INPS e rinvia per il giuramento all’udienza del 08/02/2022 h. 11.30”.

