La domanda amministrativa in materia previdenziale: necessaria per il godimento della prestazione, ma non per l’insorgenza del diritto alla prestazione

Uno dei principi basilari della materia previdenziale, è quello riguardante l’obbligo di previa presentazione in via amministrativa della richiesta tesa all’erogazione della prestazione, a pena dell’inammissibilità dell’azione.

Il principio trova la sua fonte normativa nell’art. 7 della Legge 11 agosto 1973, n. 533, rubricato “Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali”, che così recita: “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all’istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l’istituto si sia pronunciato”

Da tale disposizione normativa discende che:

  1. Nessuna prestazione previdenziale o assistenziale può essere concessa senza la previa presentazione di una richiesta in via amministrativa all’ente previdenziale;
  2. La parte privata è obbligata, prima di avviare la causa, a compulsare l’ente erogatore, cioè la controparte, mediante la presentazione di una domanda amministrativa tesa ad ottenere la prestazione previdenziale o assistenziale;
  3. Tale domanda amministrativa avvia un procedimento amministrativo che lascia all’amministrazione uno spatium deliberandi commisurato in 120 giorni.

Sul punto, la giurisprudenza non ha mai mostrato incertezze: la domanda della prestazione previdenziale all’ente erogatore ex art. 7 della Legge 11 agosto 1973, n. 533 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria.

Senza aver ritualmente proposto la domanda amministrativa, non è possibile chiamare in causa l’ente previdenziale.

La domanda amministrativa, però, non rappresenta il momento iniziale da cui insorge il diritto alla corresponsione della prestazione richiesta.

La Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente evidenziato che “in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all’assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere” (vedi Cass. n. 3745/2002, n. 3247/1992).

Dunque, la domanda amministrativa è necessaria per il godimento della prestazione ma non per l’insorgenza del diritto alla prestazione che è connesso al venire in essere delle condizioni previste dalla legge per il suo sorgere.


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