La decorrenza della pensione di vecchiaia e in generale delle prestazioni previdenziali e assistenziali

La decorrenza della pensione di vecchiaia soggiace alla regola dettata dal comma 1 dell’art. 6  della legge 23 aprile 1981 n. 155, che così recita:

“La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”.

Tale principio è uniformemente applicato anche in giurisprudenza. Si veda, in particolare, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 27 luglio 2004, n. 14132, secondo cui “per la pensione di vecchiaia l’ art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155 stabilisce (sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps) che, ove al raggiungimento dell’età pensionabile manchino i requisiti dell’anzianità assicurativa e contributiva, la prestazione decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti siano raggiunti. Per dette prestazioni è dunque possibile far valere contributi che si riferiscano a periodi successivi a quello di presentazione della domanda”.

Le regole sulla decorrenza della pensione di vecchiaia contenute nell’art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155

Dall’art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155 discende non soltanto la regola per cui, come precisato dalla predetta sentenza della Suprema Corte, la domanda amministrativa può essere presentata anche in un momento anteriore al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per conseguire la prestazione, ma anche lo speculare principio (espressamente enunciato nella prima parte del comma 1) in base al quale, se pure la domanda amministrativa viene presentata in data successiva, la prestazione decorrerà dal momento del verificarsi dei requisiti prescritti dalla legge, e i ratei pensionistici dovranno essere corrisposti a decorrere da tale momento, salvo il limite di prescrizione dei cinque anni.

La natura della domanda amministrativa nel diritto previdenziale

L’art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155 concorre a formare il più generale principio vigente in previdenza secondo cui la domanda amministrativa non rappresenta il momento iniziale da cui insorge il diritto alla corresponsione della prestazione richiesta.

La Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente evidenziato che “in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all’assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere” (vedi Cass. n. 3745/2002, n. 3247/1992) (ne parlo qui).

In alcuni casi, però, è la legge stessa a prevedere la domanda amministrativa quale condizione iniziale per la decorrenza della prestazione.

È il caso della pensione di anzianità. Prevista come una combinazione fra gli anni di contributi e il requisito anagrafico, essa è stata soppressa dalla Riforma Monti-Fornero (introdotta dall’articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), e non è più prevista nel nostro ordinamento pensionistico, se non per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti alla data della sua eliminazione, ovvero il 31 dicembre 2011. Ebbene, per quel che concerne la pensione di anzianità (che, detto per inciso, oggi è stata sostanzialmente sostituita dalla pensione anticipata), l’art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153 stabilisce che la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, di talché se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata ed ove i requisiti prescritti maturino in data successiva, sarà necessario proporre nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione (si legga la motivazione della sentenza 27 luglio 2004, n. 14132).

In campo assistenziale, poi, l’art. 12 e l’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 stabiliscono che la pensione di inabilità e l’assegno mensile di assistenza vengono concessi, a seguito del riconoscimento della percentuale di invalidità prevista dalla legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento della inabilità.

Le prestazioni previdenziali e assistenziali decorrono dal primo giorno del mese

Altro aspetto da rimarcare in tema di decorrenza è la regola, che ha una portata espansiva in tutta la materia previdenziale e assistenziale, in base alla quale il diritto alle varie prestazioni sorge il primo giorno del mese.

Come abbiamo visto, infatti, la pensione di vecchiaia decorre, infatti, dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. In taluni casi, invece, le prestazioni, anche di tipo assistenziale, cominciano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa.

In ogni caso, però, il principio è che la decorrenza inizia il primo giorno del mese, e, ovviamente, a seguire il diritto alla percezione di tutti i ratei delle prestazioni matura il giorno 1 del mese.

RICHIEDI UNA CONSULENZA LEGALE AI SEGUENTI RECAPITI:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *