Nel caso in cui vengano erogate due prestazioni assistenziali ritenute dalla legge incompatibili, le somme percepite in ragione di una delle due sono ripetibili e vanno restituite secondo la disciplina generale dell’art. 2033 del codice civile, non potendo applicarsi analogicamente le norme (che impongono l’irripetibilità) desumibili dal Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, e dal Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9, siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l’incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all’insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all’erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento economico piu’ favorevole.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30516 del 18 ottobre 2022.
Nel caso sottoposto al Supremo Collegio, la Corte d’appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale erano state dichiarate irripetibili le somme percepite a titolo di indennità di frequenza da (OMISSIS), quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore, beneficiaria altresì dell’indennità di comunicazione.
Avverso tale pronuncia aveva proposto ricorso per cassazione l’INPS, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2033 c.c., in relazione alla L. n. 289 del 1990, articolo 3, per avere la Corte di merito ritenuto che la contemporanea percezione di prestazioni assistenziali incompatibili (quali appunto l’indennità di frequenza e l’indennità di comunicazione, ritenute tali dalla L. n. 289 del 1990, articolo 3) sfuggisse alla disciplina generale dell’indebito civile e dovesse piuttosto collocarsi in quella speciale dell’indebito assistenziale.
La Corte di Cassazione ha annullato l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Si riporta l’integrale motivazione addotta dagli Ermellini giudicanti:
Il motivo è fondato, essendosi precisato che l’indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell’articolo 2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dal Decreto Legge n. 850 del 1976, articolo 3-ter, (conv. con L. n. 29 del 1977), e Decreto Legge n. 173 del 1988, articolo 3, comma 9, (conv. con L. n. 291 del 1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l’incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all’insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all’erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (così, in termini, Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022).