Sono numerosi i pensionati che, negli ultimi tempi, stanno contattando il mio studio legale per chiedere un parere sulla eventuale impugnazione delle lettere di ripetizione d’indebito inviate dall’INPS in conseguenza della mancata comunicazione del modello Red e della successiva revoca definitiva della prestazione spettante.
In molti casi, la prestazione su cui cala la scure della revoca è la pensione di reversibilità, o meglio, la quota di incumulabilità con gli altri redditi ex art. 1, comma 41 della Legge 335/1995, trattenuta nel suo valore massimo del 50%.
Le pensioni di reversibilità sono prestazioni collegate al reddito, nel senso che, in base al reddito ulteriore percepito dal pensionato, la legge prevede una decurtazione percentuale progressiva. Il massimo decurtabile è pari al 50% della pensione, la restante metà è intangibile per legge, e infatti l’INPS, nell’operare la revoca della prestazione per mancata comunicazione del modello Red, agisce su quel 50% decurtabile, praticamente la parte della pensione di reversibilità collegata al reddito.
Da un punto di vista procedurale, occorre verificare se l’INPS, nel caso specifico, ha rispettato tutti gli adempimenti previsti sia dalla legge, sia dalle circolari e messaggi interni emanati dall’Istituto, comunicando, secondo le tempistiche prefissate, prima la sospensione della prestazione, poi la definitiva revoca.
Passando agli aspetti sostanziali, invece, va detto che dalla lettura del comma 10 bis dell’art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, si ricava che, obbligati a comunicare i redditi ulteriori, sono coloro che abbiano una “situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
Per capire il concetto di “incidenza”, è necessario riportarsi alla circolare INPS n. 195/2015 (la quale ancora disciplina l’operato dell’INPS in subiecta materia).
L’ordinamento previdenziale italiano prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici, il cui riconoscimento è subordinato all’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.
La tabella 1 elenca le prestazioni collegate al reddito per le quali l’Istituto effettua la verifica reddituale, con l’evidenza dei casi in cui rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del proprio coniuge o dei familiari.
Nella tabella, al n. 11, è indicata la “Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i”, vale a dire la quota della pensione collegata al reddito, su cui, in caso di mancata comunicazione del modello Red, viene operata la trattenuta con conseguente richiesta di ripetizione d’indebito.
Continua la circolare: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all’Istituto … laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni”.
Vale a dire, i redditi ulteriori debbono essere comunicati soltanto se “incidono” sulle prestazioni assistenziali o previdenziali in godimento.
E, per ognuna delle prestazioni indicate nella tabella 1, l’INPS fornisce un elenco tassativo dei redditi “incidenti”.
Ma cosa accade se il titolare della prestazione non percepisce alcun reddito aggiuntivo?
Dice la circolare: “Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione”.
Vale a dire, l’obbligo di presentare il Modello Red sussiste se si percepiscono altri redditi ulteriori a quelli pensionistici, e solo se questi redditi sono “incidenti”.
Tale impostazione è stata fatta propria anche dalla Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 1042/2021, che ha accolto il ricorso presentato da un pensionato a cui era stata effettuata la revoca della quota di incumulabilità.
Recita la motivazione della sentenza:
“A ciò va aggiunto quanto previsto dalla Circolare 195/2015 ove vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA a partire da quella relativa al 2015 per i redditi dell’anno 2014.
Invero, dopo aver affermato che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all’Istituto, nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni, stabilisce che tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall’Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati).
Quindi al punto 3.3 titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” è previsto che:
“… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall’Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall’INPS, il titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione reddituale all’Istituto.(…)”
Il contenuto della circolare impegnava pertanto l’Istituto, almeno per l’anno di riferimento essendo del tutto irrilevante in questo contesto che l’atto amministrativo sia poi stato modificato, a dover fare riferimento ai dati già conosciuti non percependo altri redditi diversi dalle due pensioni.
Merita infine rilievo il fatto che l’art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di “di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall’ente”. Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale di … non aveva subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da Inps, erano rimasti inalterati”.
Se quindi, in ossequio al dictum della Corte di Appello milanese, dovesse emergere nel caso specifico che il pensionato non possiede altri redditi oltre alla pensione di reversibilità, e, inoltre, che prima dell’omissione relativa alla comunicazione dei redditi, egli aveva sempre effettuato la comunicazione reddituale pari a zero (per cui la situazione reddituale, non variata, era ben conosciuta dall’Istituto), il provvedimento di revoca potrebbe essere efficacemente impugnato.

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