Indebiti da prestazioni INPS: l’Istituto deve procedere al recupero nel termine decadenziale previsto dall’art. 13, comma 2, L. n. 412/1991

Condivido una recente sentenza del Tribunale di Cosenza in materia di indebiti pensionistici.

“Nel caso, come quello di specie, in cui la modifica delle situazioni reddituali sia stata appresa dall’ente previdenziale in ragione della propria attività istituzionale – sentenzia il Tribunale bruzio – o in quanto regolarmente rese note dall’interessato (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 3802/2019) si tratta di verificare il rispetto, da parte dell’Istituto, della regola della ripetibilità nel termine decadenziale previsto dall’art. 13, comma 2, L. n. 412/1991, tenendo presente che la giurisprudenza di legittimità ora citata ha precisato che la disposizione normativa in questione “[..] si interpreta nel senso che, nell’anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero”.