La Corte di Cassazione, nel 2018, ha statuito il seguente principio: “Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall’art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l’intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali” (Corte di Cassazione, Sezione Sesta, ordinanza dell’11 settembre 2018, n. 21985).
Il giudizio della Corte di Cassazione prendeva le mosse dal ricorso di un cittadino, che si era visto respingere per inammissibilità, dal giudice dell’A.T.P., la domanda giudiziale di indennità di accompagnamento, in quanto il certificato medico allegato alla domanda amministrativa non conteneva la specifica indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. A seguito di ricorso ex art. 442 c.p.c., il Tribunale, ritenuta erronea la valutazione di inammissibilità effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo, ed espletata CTU medico-legale, riconosceva il diritto del ricorrente a ottenere dall’INPS la richiesta indennità di accompagnamento.
L’Istituto di previdenza ricorreva in appello, eccependo in primis la decadenza semestrale ex decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma 3, essendo decorsi più di sei mesi tra il completamento della procedura amministrativa e il ricorso ex articolo 442 c.p.c..
La Corte di Appello, ritenendo fondata l’eccezione dell’INPS, accoglieva l’appello e dichiarava il beneficiario della prestazione decaduto dall’azione giudiziaria.
Come enunciato nella massima sopra emarginata, la Corte di Cassazione ribaltava totalmente la decisione del giudice di secondo grado, ritenendo assolutamente erronea l’equiparazione, effettuata dalla Corte di Appello, della pronuncia di inammissibilità della domanda di a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. alla dichiarazione di estinzione del giudizio, la quale esclude che il ricorso giudiziale possa sortire effetto impeditivo della decadenza qualora il processo si estingua.
Così la Suprema Corte motivava la decisione adottata:
L’articolo 445 bis c.p.c., introdotto con il Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 38, convertito in L. n. 111 del 2011, prevede, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti nelle controversie “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222” che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica “preventiva” delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta.
Il ricorso in tal modo instaurato, in quanto atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale, costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42 del conv. in L. n. 326 del 2003, così come interrompe la prescrizione ai sensi dell’articolo 445 bis c.p.c., comma 4.
Lo stesso effetto il ricorso ex articolo 445 bis c.p.c. sortisce anche quando venga dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti.
Questa Corte ha chiarito che l’ordinanza d’inammissibilità del ricorso per a.t.p.o. per difetto dei relativi presupposti non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale (e non è pertanto ricorribile per cassazione ex articolo 111 Cost.) trattandosi di provvedimento comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’articolo 445 bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario comunque giunto a conclusione, con la conseguente possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito (Cass. n. 8932 del 05/05/2015, Cass. n. 16685 del 25/06/2018).
Non sussiste quindi assimilabilità della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per a.t.p.o. alla dichiarazione di estinzione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata dal giudice di merito, esclude che il ricorso giudiziale possa sortire effetto impeditivo della decadenza qualora il processo si estingua (v. Cass. n. 26309 del 07/11/2017, Cass. n. 1090 del 18/01/2007) in quanto nel caso che ci occupa il ricorso e’ comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l’intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali.
Ne consegue che anche nel caso in cui sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti il ricorso per a.t.p.o. costituisce atto idoneo ad impedire la decadenza Decreto Legge n. 269 del 2003, ex articolo 42 conv. in L. n. 326 del 2003.