La procedura di accertamento della sussistenza del requisito sanitario relativo alla domanda di una prestazione previdenziale o assistenziale, ex art. 445 bis c.p.c., si conclude con un decreto di omologa, in assenza di contestazioni delle parti, oppure con una sentenza inappellabile emessa all’esito del giudizio di merito introdotto dalla parte che abbia inteso dissentire dalle conclusioni del CTU nominato nella prima fase di accertamento tecnico preventivo. Tale giudizio di merito, che – ripetesi – segue al dissenso opposto avverso la consulenza tecnica depositata, ha solitamente come oggetto le censure di carattere tecnico-medico inerenti alla disamina svolta dal consulente sul quesito di sussistenza del requisito sanitario, pur se, secondo un orientamento interpretativo ormai ben consolidatosi, “la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5 [dell’art. 445 bis c.p.c.] – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione (v. ex multis Cass. 2 agosto 2019, n. 20847; Cass. 9 aprile 2019, n. 9876; Cass. 5 febbraio 2020, n. 2587; Cass. 3 marzo 2021, n. 5719) (Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – sentenza del 13 maggio 2021 – n. 12903).
Qual è il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio di merito ex art. 445 bis ult. co. c.p.c.?
La risposta ce la fornisce la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 15 giugno 2015, n. 12332 (richiamata pure dalla più recente Ordinanza 09 giugno 2021, n. 16087), che così statuisce: “La sentenza emessa nel giudizio in cui si contestano le conclusioni del CTU non è impugnabile in via di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma ricorribile per cassazione con l’ordinario strumento processuale di cui all’art. 360 c.p.c., il cui comma 1° espressamente assoggetta a ricorso per cassazione non solo le sentenze d’appello, ma anche quelle pronunciate in unico grado, come quella in esame, atteso che l’art. 445 bis ult. co. c.p.c. dichiara inappellabili le sentenze emesse nel giudizio di cui al comma precedente”.
