In materia di indennità di accompagnamento, sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l’accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l’evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell’accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione.
Corte di Cassazione, Sezione 6 L Civile, Ordinanza 7 dicembre 2022 n. 35899
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Maria Margherita – Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
Dott. FEDELE Ileana – Consigliere
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32336-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 407/2020 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 25/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Frosinone, con sentenza 25.06.20, emessa a seguito di procedimento ex articolo 445 bis c.p.c., comma 6, accertava il diritto di (OMISSIS) alla percezione dell’indennità di accompagnamento a partire dal 1.6.2020, condannando l’INPS a liquidare alla medesima i relativi ratei maturati e maturandi, con interessi legali dalla maturazione del diritto, dalle rispettive scadenze al saldo; dichiarava, altresì, la ricorrente persona con minorazione prevista per la definizione di handicap di cui alla L. n. 104 del 199, articolo 3, commi 1 e 3 con connotazione di gravità, a partire da maggio 2019. Il tribunale compensava le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell’INPS le spese di C.T.U..
Avverso tale sentenza propone ricorso (OMISSIS); l’INPS resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si contesta la violazione della L. n. 18 del 1980, articolo 1, della L. n. 508 del 1988, articolo 1 e del Decreto Legislativo n. 509 del 1988, articoli 1 e 6, per avere il tribunale ritenuto, pur trattandosi di patologie evolutive, che il momento di insorgenza dello stato invalidante coincidesse con il momento di espletamento degli accertamenti tecnici.
Il ricorrente evidenzia in particolare che la patologia accertata dal CTU è a lenta evoluzione, come peraltro confermato dal contestuale riconoscimento dello stato di handicap in condizione di gravità.
Il Collegio ritiene il motivo infondato.
Invero, se in linea generale (v. Cass. n. 8723/2007), in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l’accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale, specie ove si tratti di patologie evolutive, è onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l’evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificato in data antecedente all’accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere già integrati i requisiti costitutivi della prestazione in un momento antecedente rispetto a quello accertato dal consulente.
Nella specie la parte non ha assolto al detto onere e nulla ha dedotto specificamente.
Il secondo motivo è proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 4 e 5, della L. n. 794 del 1942, articolo 24, del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articolo 4, comma 1, e della L. n. 1051 del 1957, in relazione alla liquidazione delle spese, insufficiente rispetto ai valori minimi previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 applicabile alla fattispecie in esame.
Il terzo motivo e’ proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 2223 c.c., per avere il giudice liquidato il compenso del difensore al di sotto dei minimi tariffari.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.
Questa Corte (Cass. 14522/20) ha già precisato i criteri di liquidazione delle spese in cause aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni di invalidità e dello status di portatore di handicap in condizione di gravità, precisando che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4), e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del cit. Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4).
La liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza complessivamente in misura di Euro 1.800,00 per l’intero non è dunque adeguata alla normativa di riferimento per essere inferiore ai minimi di cui si è detto, senza che risulti indicata alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali.
Il secondo motivo va dunque accolto, assorbito il terzo; l’impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla liquidazione delle spese, ferma restando la compensazione operata dal giudice di merito e qui non impugnata.
Ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, riliquidando le spese della fase di ATP in E 911,00 e quelle del giudizio di opposizione, ex articolo 445 bis c.p.c., comma 6, in complessivi Euro 2.251,00, cosi’ determinandosi l’importo complessivo di Euro 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio dinanzi al Tribunale – per l’intero – in Euro 3.162,00, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, ferma restando la compensazione per metà delle stesse.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
