Cosa fare se, a seguito della domanda d’invalidità, l’INPS non fissa la data di visita?

Quali rimedi è possibile adottare quando l’INPS non fissa la data di visita?

Nella mia attività di consulenza on line, mi capita di essere contattato da cittadini che, dopo aver inviato, tramite patronato, la domanda amministrativa finalizzata a ottenere una prestazione assistenziale di invalidità civile, attendono per mesi che l’INPS o le ASP fissino la data delle visite mediche di accertamento del requisito sanitario.

Lungi da me, sulla base dei pochi dati numerici a mia disposizione, giungere all’affrettata conclusione che i ritardi nella gestione delle procedure di visita siano espressione di un sistematico e generalizzato deficit organizzativo. L’INPS e le ASP, infatti, sono enti pubblici di colossali dimensioni ed è verosimile che i disguidi lamentati rappresentino casi isolati o, comunque, di non frequentissimo accadimento.

Di certo, però, non è ammissibile (come denunciatomi da una signora nella giornata di ieri) che le strutture sanitarie, a fronte di una domanda inoltrata nel mese di marzo, a distanza di ben sei mesi non abbiano ancora stabilito la data in cui verrà effettuato l’accertamento dell’invalidità.

A questo punto, il quesito è d’obbligo: se l’INPS non fissa la data di visita, cosa si può fare per interrompere la fase di stallo?

Innanzitutto, è possibile attivare azioni di sollecito nei confronti dell’Istituto affinché provveda a stabilire con tempestività la data di effettuazione della visita.

Spesso, però (come pure mi è stato confermato ieri nel corso del contatto telefonico), solleciti, diffide e altre azioni stragiudiziali non sortiscono l’effetto sperato. La burocrazia rappresenta un ostacolo insormontabile e, spiace dirlo, insensibile pure alle sacrosante istanze dei cittadini bisognosi e svantaggiati.

E, purtroppo, non esiste alcun mezzo per “costringere” le strutture pubbliche, cui la legge affida il delicato compito di accertare la sussistenza del requisito sanitario, ad effettuare le relative visite mediche con tempestività.

Se l’INPS non fissa la data di visita, esiste un solo metodo per interrompere la fase di stallo e procedere verso il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali di invalidità: l’azione giudiziaria.

In mancanza di riscontro da parte dell’INPS alla domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento di una prestazione di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, oppure la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità previsti dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, l’istante può autonomamente avviare l’azione giudiziaria volta all’accertamento del requisito sanitario, ma non prima che sia decorso il termine di 120 giorni dall’inoltro della domanda.

Tale termine è previsto dall’art. 7 della Legge 11 agosto 1973, n. 533, rubricato “Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali”, il quale così recita: “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all’istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l’istituto si sia pronunciato”.

Dopo 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, infatti, la legge qualifica l’inerzia dell’Amministrazione come silenzio-rifiuto (anche se, più propriamente, il comportamento omissivo dell’Ente previdenziale andrebbe qualificato come silenzio – diniego).

In sostanza, trascorsi 120 giorni, stando alla lettera della legge, è come se l’INPS, fittiziamente, avesse espresso un giudizio negativo all’esito della visita, emettendo un provvedimento di diniego sull’istanza proposta dal richiedente.

La suesposta qualificazione giuridica del comportamento dell’INPS abilita l’istante a introdurre l’azione di impugnazione dell’omissione degli atti del procedimento (il mancato svolgimento della visita medica e la conseguente mancata emissione del verbale sulla sussistenza del requisito sanitario). La norma qualifica infatti il comportamento inerte dell’amministrazione protrattosi oltre il termine di 120 giorni come equivalente ad un provvedimento a contenuto negativo (silenzio – diniego), impugnabile dinanzi alla giustizia ordinaria.

Per dirla in altri termini, pur in assenza di una decisione espressa, il cittadino, di fronte alla perdurante inerzia dell’Amministrazione, può, decorsi 120 giorni, attivare la tutela giudiziaria, mediante la proposizione di un ricorso di accertamento tecnico preventivo al tribunale del lavoro e della previdenza competente, entro e non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 120° giorno successivo alla data di inoltro della domanda amministrativa.

In sede giudiziaria, la visita sarà effettuata, nel contraddittorio delle parti, da un medico incaricato dal giudice, il quale sarà chiamato a esprimere, finalmente, il giudizio sulla sussistenza del requisito sanitario, omesso precedentemente in sede stragiudiziale.

 

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