“Le prestazioni di invalidità civile sono compatibili con l’assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità”? “C’è compatibilità tra assegno ordinario di invalidità e invalidità civile?”
Sono queste alcune delle domande più frequenti che mi vengono rivolte nella mia attività di consulenza on line.
Innanzitutto, spieghiamo quali sono le due principali erogazioni assistenziali previste dalla legge in favore delle persone con disabilità.
a) L’assegno mensile di assistenza di cui all’art. 13 della Legge n. 118/1971 è subordinato all’esistenza concorrente dei seguenti requisiti:
- riduzione della capacità lavorativa compresa fra il 74% e il 99%;
- inoccupazione;
- reddito personale non superiore a Euro 5.391,88, per il 2023;
- età compresa fra i 18 e i 67 anni;
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, oppure essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo.
b) La pensione di inabilità (chiamata comunemente “pensione di invalidità civile“) (art. 12 della Legge n. 118/1971) è concessa in presenza dei seguenti concorrenti requisiti:
- riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%;
- reddito personale non superiore ad un determinato importo (Euro 17.920,00 per il 2023);
- età compresa fra i 18 e i 67 anni;
- essere stabilmente e abitualmente residente in Italia;
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, oppure essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Sia l’assegno mensile di assistenza che la pensione di inabilità costituiscono prestazioni assistenziali, in quanto sono concesse, nel concorso dei requisiti previsti dalla legge, indistintamente a tutta la platea dei possibili beneficiari, senza che rilevi l’eventuale assenza di contribuzione versata in ragione dell’attività lavorativa.
La pensione ordinaria di inabilità (art. 2 Legge n. 222/1984) e l’assegno ordinario di invalidità (art. 1 Legge n. 222/1984), invece, sono prestazioni previdenziali, nel senso che sono riconosciute ai soggetti, che oltre ad avere uno specifico grado di invalidità lavorativa, siano pure in possesso del requisito contributivo minimo previsto dalla legge.
In particolare:
c) La pensione ordinaria di inabilità è concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS, e di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
d) Per ottenere l’assegno ordinario di invalidità, invece, oltre ad aver maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, il richiedente dev’essere stato valutato dalla Commissione Medica Legale dell’INPS nel possesso del seguente requisito sanitario: “soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo“.
E quindi, tornando al quesito di partenza, c’è compatibilità tra assegno ordinario di invalidità e invalidità civile? L’assegno mensile di assistenza e la pensione di invalidità civile sono cumulabili con le prestazioni previdenziali di inabilità (nello specifico, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità)?
a) L’assegno mensile di assistenza non è cumulabile e compatibile con le prestazioni previdenziali di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità.
b) Chi, invece, possiede il 100% di invalidità civile e percepisce la pensione di invalidità civile, può cumulare tale prestazione con l’assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità, salvo il limite di cumulabilità dovuto a motivi reddituali.
Mentre l’assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità non sono subordinati al possesso di alcun requisito reddituale, la percezione della pensione di invalidità civile soggiace, invece, a un preciso tetto reddituale, fissato per il 2023 ad Euro 17.920,00.
E le anzidette prestazioni previdenziali di inabilità costituiscono reddito rilevante al fine della commisurazione del possesso del requisito reddituale per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile. Per cui, se in ragione delle prestazioni previdenziali di invalidità (l’assegno ordinario o la pensione ordinaria di inabilità) o unitamente ad altre fonti di reddito, si supera l’anzidetto tetto soglia di Euro 17.920,00, non si avrà diritto al beneficio della pensione di invalidità civile.
(sull’argomento, si rimanda pure alla lettura di questo contributo).
