ATP previdenziale: la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza

La norma che ha radicalmente modificato il sistema di notificazione dei ricorsi per Atp in materia previdenziale è ormai datata, però spesso, nella pratica quotidiana, sorgono ancora dei dubbi su quali siano le strutture dell’INPS deputate a ricevere la notificazione dell’atto introduttivo.

Con l’articolo 20 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, il legislatore oltre alle misure di innovazione e semplificazione nel processo di presentazione e riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, ha introdotto, con il comma 5 del citato articolo 20, rilevanti modifiche al comma 6 dell’art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 numero 248.

In particolare sono state soppresse sia la previsione della notifica degli atti introduttivi dei giudizi in materia di invalidità civile agli uffici dell’Avvocatura dello Stato, sia la previsione che nei medesimi giudizi debba essere considerato litisconsorte necessario il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La norma, così come novellata, risulta la seguente: “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all’INPS presso le sedi provinciali dell’INPS. Nei procedimenti giurisdizionali del presente comma l’INPS, limitatamente al giudizio di primo grado è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti”.

Come è facile osservare, l’ambito applicativo si sovrappone quasi completamente a quello demarcato dalla norma che ha introdotto l’ATP previdenziale, vale a dire l’art. 445 bis del codice di procedura civile, che così recita: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195”.

E quindi, i ricorsi per Atp proposti per ottenere (il seguente elenco non ha pretese di esaustività): l’assegno mensile di invalidità civile (art. 13 della Legge n. 118/1971), la pensione di inabilità civile (art. 12 della Legge n. 118/1971), la pensione per i ciechi parziali e l’indennità speciale per i ciechi parziali (ventesimisti) (Legge 27 maggio 1970, n. 382 – Legge 10 febbraio 1962, n. 66 – Legge 21 novembre 1988, n. 508 – Legge 3 aprile 2001, n. 138), la pensione per i ciechi assoluti e l’indennità di accompagnamento per cecità assoluta (Legge 28 marzo 1968, n. 406, art. 1–Legge 10 febbraio 1962, art. 8), il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/92, la pensione di sordità civile (art. 1, Legge 381/1970 modificato dalla legge 95/2006) e l’indennità di comunicazione per i sordi civili (legge 508/1988), l’indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80-Legge 508/88, l’indennità di frequenza di cui all’art. 1 L. 289/90, devono essere notificati solo ed esclusivamente alla sede dell’Inps territorialmente competente.

Le uniche prestazioni da richiedersi in giudizio tramite Atp previdenziale, che non rientrano fra quelle elencate nella norma che ha introdotto l’onere di notifica alle direzioni provinciali dell’INPS territorialmente competenti, sono la pensione ordinaria di inabilità (art. 2 Legge n. 222/1984) e l’assegno ordinario di invalidità (art. 1 Legge n. 222/1984) (entrambi prestazioni previdenziali e non assistenziali), che a rigore di norma devono essere azionati notificando il ricorso di ATP presso la sede legale dell’INPS. Io, per rispettare il dato normativo, notifico i ricorsi per ottenere la pensione ordinaria di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità, alla sede legale dell’INPS, situata a Roma, ma poi, per facilitare il contraddittorio, ne notifico una copia anche alla sede delle direzioni provinciali INPS competenti.

Vale la pena, in conclusione, rimarcare che il soggetto giuridico resistente, nei giudizi tesi ad ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, è sempre e comunque l’INPS, giammai le sedi provinciali competenti per territorio, le quali non hanno personalità giuridica e sono contemplate dalla legge solo come le strutture presso cui devono essere notificati i ricorsi per Atp previdenziale, nonché le sentenze ed ogni altro provvedimento reso in detti giudizi.

Di seguito il link per accedere alla Circolare dell’Inps numero 93 del 20/07/2009, che costituisce un valido e organico strumento esplicativo delle modifiche legislative introdotte in subiecta materia.

https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2093%20del%2020-07-2009.htm


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