Assegno sociale, requisito reddituale: la mera titolarità di partita IVA non è di per sé ostativa all’erogazione della prestazione a fronte della mancata percezione di redditi

Spesso l’INPS rigetta la domanda amministrativa per la concessione dell’assegno sociale, indicando quale motivo ostativo la titolarità di una partita iva.

L’assegno sociale è una prestazione erogata in favore di quei cittadini che si trovano in stato di bisogno, vale a dire che vivono in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste dalla legge.

Il richiedente è obbligato ad attestare, in sede di domanda amministrativa, il suo stato di bisogno, basato sul reddito presunto dichiarato. L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. L’art. 35, comma 9 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede infatti che in caso di prima liquidazione di una “prestazione base” collegata al reddito (assegno sociale, invalidità civile), si deve tener conto del “reddito presuntivo” dell’anno in corso, con la precisazione che per “anno in corso” deve intendersi l’anno di decorrenza della pensione o del beneficio. La norma dispone poi che il reddito presuntivo dichiarato deve essere oggetto di verifica nell’anno successivo.

Rifiutare la concessione di una provvidenza di sostegno per le famiglie disagiate, motivando la decisione, come fa l’istituto previdenziale in molti casi, soltanto sulla base del tipo di attività svolta dal richiedente, significa operare una illegittima e ingiustificata presunzione, che non può trovare ingresso nella valutazione sulla concessione del beneficio, ancorato esclusivamente allo stato di bisogno del richiedente, a sua volta basato su rigidi e predeterminati requisiti reddituali.

L’impostazione dell’INPS è stata di recente respinta dal Tribunale di Cosenza, chiamato a decidere sul ricorso di un cittadino che, pur avendo dichiarato di non percepire alcun reddito, si era visto respingere la domanda di assegno sociale in quanto titolare di una partita iva.

Con la sentenza n. 49/2021, il giudice del lavoro ha affermato che la mera titolarità di partita IVA non è di per sé ostativa all’erogazione della prestazione a fronte della mancata percezione di alcun reddito (provata in giudizio attraverso l’allegazione di una certificazione reddituale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate).