La domanda giudiziale di condanna dell’INPS al pagamento della pensione di inabilità comprende anche la domanda diretta a conseguire l’assegno ordinario di invalidità

Con il ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale di Palermo, la sig.ra S. aveva chiesto la condanna dell’INPS alla corresponsione dell’assegno ordinario di invalidità. Tale domanda, respinta dal primo giudice, era stata reiterata in appello a seguito di impugnazione dell’assicurata, ma la Corte di merito, dopo aver disposto una consulenza tecnica, aveva condannato l’Istituto al pagamento dell’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 28 maggio 2003 e della pensione di inabilità dal settembre 2007.

L’INPS aveva proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la statuizione della Corte di Appello, era errata, avendo attribuito alla S. una prestazione non richiesta – la pensione di inabilità – così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 10 aprile 2015, n. 7287, ha accolto il ricorso, con la seguente motivazione:

Come risulta dalla sentenza impugnata l’odierna intimata con la domanda amministrativa e con il ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto la condanna dell’Istituto alla corresponsione dell’assegno ordinario di invalidità, reiterando tale richiesta in sede di appello.

Non poteva pertanto la Corte di merito attribuirle la pensione di inabilità, prestazione questa non richiesta, ostandovi il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), che deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda.

Cosa diversa è se l’assicurata avesse chiesto la pensione di inabilità e il giudice le avesse attribuito l’assegno di invalidità. In questo caso, intercorrendo tra le due prestazioni un necessario rapporto di continenza, comprendendo la prima domanda anche il riconoscimento della seconda, il giudice avrebbe potuto riconoscerle quest’ultima prestazione (cfr. Cass. n. 6433/98; Cass. n. 4782/99)”.

Fonte: https://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=315122&tipo&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it+-+Ultimissime+Lavoro&data=2015-05-20