Assegno mensile di assistenza: il mancato svolgimento di attività lavorativa non sarà più elemento costitutivo del diritto alla prestazione?

Come è ormai risaputo, l’INPS, nel recentissimo messaggio n. 3495/2021, ha disposto che “a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario” poiché – continua l’Istituto – la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019)”.

A chiusura del mio recente articolo “Assegno mensile di assistenza, requisito dell’inattività lavorativa. Alcune considerazioni sul messaggio INPS n. 3495/2021“, scrivevo:

“La questione merita certamente, a mio sommesso avviso, un immediato intervento riparatore da parte del legislatore (o, in alternativa, della Corte Costituzionale?), perché la norma penalizza in modo eccessivo i cittadini che rientrino nella fascia di disabilità compresa fra il 74% e il 99%”.

E aggiungevo: “Ancor più evidente appare la discriminazione, se si pensa che la prestazione assistenziale “gemella”, vale a dire la pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, concessa ai totalmente invalidi, è al contrario compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa”.

E l’auspicato immediato intervento normativo riparatore pare stia per arrivare.

Come riportato da un comunicato dell’ANSA, infatti, “su proposta del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in sede di conversione del Dl fiscale sarà presentato un emendamento che riporterà il riconoscimento dell’assegno di invalidità ai disabili, indipendentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa. L’emendamento, riportando ad una corretta applicazione la normativa vigente, prevede che l’assegno mensile di invalidità dovrà essere riconosciuto a prescindere dallo svolgimento di un’attività lavorativa, dove quest’ultima non determini il superamento del limite di reddito considerato come condizione per l’accesso alla prestazione dall’attuale normativa”.


RICHIEDI UNA CONSULENZA LEGALE AI SEGUENTI RECAPITI:
COSTI DELLE CONSULENZE
1) Consulenza legale di base scritta: Euro 50
2) Consulenza legale scritta con esame di documentazione: Euro 100