Ai processi in materia di ripetizione d’indebito previdenziale o assistenziale non si applicano le norme che impongono la previa proposizione del ricorso amministrativo ex art. 443 c.p.c.

In quali procedimenti è obbligatorio proporre il ricorso amministrativo prima di intraprendere l’azione giudiziaria? In particolare, il previo tentativo di composizione della lite in sede amministrativa, è necessario, a pena di improcedibilità, nelle cause che riguardano gli indebiti previdenziali e assistenziali?

Recita l’art. 443 del codice di procedura civile: “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.

Come è dato evincere, quindi, l’art. 443 c.p.c. demanda a ulteriori leggi speciali l’elencazione delle materie in cui è necessario proporre la procedura di composizione amministrativa della controversia, prima di instaurare il giudizio.

La norma speciale in subiecta materia, con la quale occorre rapportare l’art. 443 c.p.c., è rappresentata dall’art. 46 della legge n. 89 del 1988:

ART. 46 (Contenzioso in materia di prestazioni).

1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Istituto concernenti:

a) le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;

b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;

c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

d) le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

((d-bis) le prestazioni dell’Assicurazione sociale per l’impiego));

e) la pensione sociale;

f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

g) i trattamenti familiari;

h) l’assegno per congedo matrimoniale;

i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

Tale disposizione va raccordata con l’art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003 conv. L. n. 326/2003, che, nelle controversie in materia di invalidità civile, ha eliminato il ricorso amministrativo.

Come si vede, i procedimenti giudiziali inerenti la richiesta di ripetizione delle somme che l’ente previdenziale assume di aver pagato indebitamente in forza del pregresso riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, fuoriescono dal campo di applicazione della norma speciale che elenca le materie per le quali è obbligatorio, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziaria, la previa proposizione del ricorso amministrativo.

Non solo, è facile notare come tutti i provvedimenti inerenti le materie elencate dal comma 1 dell’art. 46 della legge n. 89 del 1988, contro cui è necessario proporre il ricorso amministrativo stragiudiziale, riguardino le decisioni (ovviamente, di rigetto) adottate dall’Ente di previdenza in merito alle domande amministrative proposte per ottenere in via principale il riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, mentre rimangono fuori dall’elenco i provvedimenti emanati a seguito dell’accertamento del pagamento indebito di prestazioni, che costituiscono soltanto atti provvedimentali secondari e successivi all’avvenuto pregresso riconoscimento di dette prestazioni.

La giurisprudenza di merito in tema di ricorso amministrativo nelle cause di ripetizione d’indebito.

Quanto qui esposto trova conforto nella giurisprudenza di merito. In particolar modo il Tribunale di Napoli, adito dal titolare dell’assegno mensile d’invalidità civile cui l’INPS aveva richiesto la restituzione di ratei asseritamente non dovuti, con la sentenza n. 870/2022 del 16-02-2022 (Fonte: https://apps.dirittopratico.it/) ha rigettato la domanda di improcedibilità dell’azione proposta dall’INPS sulla base della eccepita mancata proposizione del ricorso in sede amministrativa.

Di seguito la succinta, ma eloquente motivazione del tribunale del lavoro partenopeo:

… Neppure corretta la tesi dell’intervenuta decadenza del diritto 47 del D.P.R.. 30/4/70 n. 639, così come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 103/91, e dell’art. 38, comma 1, lett. d) L. 111/2011, ovvero dell’improcedibilità ex art. 443 c.p.c.
Nella specie, la natura dell’azione, che non è diretta al conseguimento di nessuna prestazione a carico dell’INPS, non soggiace alla disciplina generale di cui alla legge n. 88 del 1989 non essendo, peraltro, previsto alcun previo procedimento amministrativo …

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